Si possono recuperare i crediti verso un ente locale dissestato?

TAR

Si ci chiede se si possono recuperare i crediti verso un ente locale dissestato. La domanda è interessante anche perchè quando, al contrario, l’ente deve recuperare una somma verso il cittadino, non lascia molto scampo. Vediamo cosa accade nel caso inverso. Sulla questione si è pronunciato il TAR Calabria con sentenza n. 696 del 2020. Anzitutto, ha rilevato che ai fini del recupero rilevano il dato temporale e la natura del debito.

Nella specie, si trattava di crediti verso un ente locale derivanti da sentenze pubblicate successivamente alla dichiarazione di dissesto. Ebbene, rifacendosi alle norme del TUEL, si è precisato che la circostanza che la sentenza che accerta il debito, sia successiva alla dichiarazione di dissesto, non rende si per sé ammissibile la procedura esecutiva intrapresa. Tutt’al più, occorre tenere conto della data di compimento dell’atto di gestione cui il debito si riferisce. Per tale ragione, il Tar ha dichiarato inammissibile l’azione esecutiva intrapresa nei confronti dell’ente. Ciò in quanto, appunto, la nascita del debito era antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

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La natura del debito

Come detto, inoltre, al fine della valutazione, non rileva solo la data di contrazione del debito. Rileva, infatti, come anticipato, anche la sua natura.  A tal uopo, occorre verificare se lo stesso derivi da un fatto o un atto di gestione. In caso negativo, la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto sarebbe passibile di esecuzione in via ordinaria. Ciò in quanto non si tratterebbe di un costo economico della gestione dissestata.

Ciò si verificherebbe anche nel caso in cui la natura del debito sia risarcitoria, ossia dipenda da responsabilità da fatto illecito dell’ente. In definitiva, alla domanda se si possono recuperare i crediti verso un ente locale dissestato, occorre tirare le fila del discorso. Cioè, il recupero è possibile nel caso in cui le sentenze che accertano la sussistenza del credito, successive al dissesto, derivino, però da atti di gestione che non devono essere precedenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Inoltre, le sentenze successive al dissesto sono sempre eseguibili in via ordinaria se il debito non derivi da atti di gestione o derivi da illecito.

 

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