Si paga o meno l’Iva al 22% sulle mascherine?

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Si paga o meno l’Iva al 22% sulle mascherine?

La risposta proviene dall’Agenzia dei Monopoli e Dogane, che vi ha risposto con la circolare n. 12/2020. Essa è intitolata: “Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 “. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che le agevolazioni riguardano solo mascherine rientranti tra i dispositivi medici o tra i dispositivi di protezione individuale. Resterebbe, invece, l’Iva al 22% per le mascherine ordinarie. Quindi, per capire se bisogna pagare o meno l’Iva sulle mascherine, intendiamoci sul significato della norma.

Per capire se si paga o meno l’Iva, bisogna individuare quali sono le “mascherine generiche”

Secondo la circolare dell’Agenzia, l’esenzione Iva vale solo per le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp32. Le mascherine generiche (o filtranti), invece, non sono né un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale. Esse, pertanto, per differenziarsi dalle prime, devono soddisfare talune condizioni prescritte dalla legge. In particolare, non devono recare la marcatura CE; devono indicare espressamente che non si tratta di un dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale. Devono, inoltre, essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie. Ed, infine che non sono utilizzabili per uso sanitario o sui luoghi di lavoro. Quindi, alla domanda se si paghi o meno l’Iva al 22% sulle mascherine, bisogna rispondere in senso positivo per quelle generiche, come appena individuate.

Da quando si pagherà l’Iva

Quindi, date le diverse fonti normative intervenute a riguardo, vi sono regimi differenziati di Iva a seconda del periodo Covid-19 interessato. L’aliquota sarà pari a zero fino al 31 dicembre 2020 e del 5% successivamente, così come stabilito dall’articolo 124 del dl 34/2020. Più nel dettaglio, il trattamento di aliquota zero si applica a decorrere dal 19 maggio 2020 e non è prospettabile una efficacia retroattiva della disposizione. Il tutto in quanto il decreto legge che ha stabilito l’esenzione è stato pubblicato solo in quella data nella Gazzetta Ufficiale.

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