Servizi di pagamento nel mercato interno UE. La Corte di Giustizia UE si pronuncia in tema di azione di responsabilità

Corte UE

Servizi di pagamento nel mercato interno UE. La Corte di Giustizia UE si pronuncia in tema di azione di responsabilità, promossa dal fideiussore di un utente di servizi di pagamento, nei confronti del prestatore di servizi di pagamento non autorizzati.

Con una recente sentenza, pronunciata il 2 settembre 2021 dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell’UE, l’Organo di Giustizia dell’Unione Europea è stato chiamato a pronunciarsi in merito all’insorgere di una responsabilità contrattuale di diritto comune, in capo al prestatore di servizi di pagamento nel mercato interno, per inadempimento del suo obbligo di vigilanza.

Segnatamente, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 58 della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno all’UE.

La domanda è stata posta dalla Court de Cassation (Corte di Cassazione francese), previa sospensione del procedimento principale incardinato dinnanzi all’Organo di Nomofilachia francese.

All’origine del giudizio “A quo”, il 22 dicembre 2008 la Caisse règionale de Crèdit agricole mutuel d’Alpes Provence (di seguito: la “CRCAM”) ha concesso alla società Group centrale automobiles (Di seguito GCA) un’apertura di credito in conto corrente, garantita da una fideiussione.

Dopo aver disdetto tale linea di credito, la CRCAM ha chiesto un’ingiunzione di pagamento nei confronti del fideiussore.

Quest’ultimo ha sostenuto che, procedendo a bonifici a favore di terzi, senza l’autorizzazione da parte della società dal medesimo garantita, la CRCAM si era resa inadempiente e che l’importo di tali bonifici doveva essere dedotto da quelli da essa reclamati nei suoi confronti.

L’Adita Cour d’appel d’Aix-en- Provence (Corte d’Appello d’Aix – en- Provence, Francia) ha dichiarato irricevibili le contestazioni dell’appellante fideiussore, sul presupposto per cui il garante non aveva rispettato il termine decadenziale di tredici mesi, previsto, a tal fine, dalla disposizione di cui all’art. 133 del Codice Monetario e Finanziario.

Impugnata la sentenza della Corte d’Appello, dinnanzi alla Cour de Cassation, il ricorrente fideiussore deduceva che il rimborso immediato delle operazioni di pagamento non autorizzate, segnalate dall’utente di servizi di pagamento ad una banca, previsto dall’art. 133-18 del codice monetario e finanziario, non osta al riconoscimento della responsabilità di diritto comune dell’ Istituto di Credito, inadempiente al suo obbligo di vigilanza. In particolare, il ricorrente riteneva che la Cour d’Appel d’Aix – en – Provence avesse violato la disposizione di cui all’art. 1147 del Code Civil (Codice Civile), essendo l’eccezione da egli sollevata non personale alla società garantita, bensì riguardando direttamente il fideiussore.

La Cour de Cassation sospendeva, quindi, il giudizio pendente dinnanzi alla stessa e sollevava dinnanzi alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

  • Se l’art. 58 e l’art. 60, par. 1 della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di servizi, sul fondamento di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da tali disposizioni, qualora l’utente non abbia adempiuto all’obbligo di notifica previsto dal citato art. 58.
  • Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, le medesime disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impediscono al fideiussore di un utente di servizi di pagamento di invocare la responsabilità civile del prestatore di servizi, beneficiario della fideiussione, per inadempimento ai suoi obblighi connessi ad un’operazione non autorizzata, al fine di contestare l’importo del debito garantito.

Le quaestio iuris

In ordine alla prima quaestio iuris, la Corte di Giustizia offre risposta positiva, affermando che il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, in caso di operazioni non autorizzate, è subordinato alla notifica, da parte dell’utente di tali servizi al prestatore, di qualsiasi operazione non autorizzata.

A tale conclusione l’Ill. ma Corte Europea perviene ricordando che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione Europea deve tener conto non soltanto del suo significato letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, nonché della sua genesi storica (in tal senso, cfr: Sentenza 24 Marzo 2021, MCP C- 603/20 PPU). Dal combinato disposto della lettera dell’art. 58 sopra richiamato e degli scopi perseguiti dalla direttiva europea di riferimento, si perviene, quindi, alla conclusione per cui la rettifica di un’operazione di pagamento non autorizzata è possibile solo se l’utente abbia segnalato la predetta operazione al prestatore di servizi entro il termine decadenziale di 13 mesi dalla data di addebito corrispondente.

Da tali premesse, discende la massima secondo la quale un utente che non abbia segnalato al suo prestatore di servizi un’operazione di pagamento non autorizzata, entro il termine di tredici mesi dal relativo addebito, non può invocare la responsabilità del prestatore dei servizi, neppure sulla base del diritto comune e, conseguentemente, non può conseguire il rimborso di tale operazione.

Le pregiudiziali

Relativamente alla seconda questione pregiudiziale, la Corte UE perviene, invece, a conclusioni opposte, sul presupposto per cui la direttiva 2007/64 verte solo sui rapporti tra l’utente di servizi di pagamento ed il prestatore di tali servizi, senza contemplare il fideiussore di un utente di servizi di pagamento.  Pertanto, quest’ultimo può legittimamente invocare la responsabilità civile del prestatore di servizi, beneficiario della fideiussione, al fine di contestare l’importo del debito garantito, conformemente ad un regime di responsabilità di diritto comune.

La sentenza in commento ha il pregio di riportare ad unità le legislazioni nazionali, entro i limiti disegnati dalle direttive europee e nel rispetto degli obiettivi dalle medesime imposte agli Stati membri, lasciando spazio alla creazione del diritto comune, laddove si insinuino dei vuoti legislativi.

La responsabilità civile può, quindi, opportunamente avere il suo titolo nel diritto comune dell’Unione Europea, laddove la legislazione nazionale e le direttive europee non abbiano previsto una disciplina “Ad hoc”.

Consigliati per te