Come funzionano e quanto costano le separazioni e i divorzi lampo in Comune.
Non tutti ancora sanno che dal 2015, è possibile richiedere la separazione o il divorzio direttamente in Comune davanti all’Ufficiale dello stato civile senza ricorrere in Tribunale.
La coppia in crisi potrà separarsi facilmente, velocemente ed economicamente.
Tuttavia, occorre precisare che il procedimento è snello e veloce ed è delegato direttamente alla coppia senza l’intervento tecnico dell’avvocato perchè la legge consente “la separazione lampo” fai da te, solo a determinate condizioni. Vediamo quali sono le condizioni.
Le separazioni “lampo” in Comune: come funzionano e quanto costano
Chi può sposarsi in Comune
Non tutte le coppie possono separarsi in Comune. I coniugi che possono separarsi in Comune:
–non devono avere figli minori, portatori di handicap gravi o incapaci o economicamente non autosufficienti
-devono aver raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della separazione
– l’accordo non deve disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, gli arredi e altri mobili, conti correnti, libretti di risparmio ed altro
-l’accordo può contenere patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento.
A quale Comune la coppia deve rivolgersi per separarsi
I coniugi possono separarsi presso il Comune ove hanno contratto il matrimonio, presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi presentandosi all’Ufficio di stato civile.
Quali documenti occorrono e quanto costa separarsi in Comune?
Per la separazione i documenti richiesti sono:
-la carta di identità dei coniugi e l’autocertificazione di residenza, luogo e data di matrimonio e assenza di figli.
Il costo fisso della separazione in Comune è di 16 euro.
Il procedimento di separazioni e divorzi “lampo” in Comune
Conviene, sempre, contattare direttamente l’ufficio dello stato civile del Comune e chiedere informazioni per modalità e documenti e fissare un appuntamento.
La procedura consta di due incontri davanti al Sindaco.
Al primo incontro, il Sindaco redige l’accordo di separazione che i coniugi hanno raggiunto e gli fissa un ulteriore incontro che non può essere prima di 30 giorni.
Al secondo incontro, i coniugi devono confermare o meno l’accordo dopo aver preso la pausa di riflessione di almeno 30 giorni.
La coppia, infatti, ha diritto di ripensamento.
Al termine del secondo incontro, se i coniugi confermano l’accordo e pertanto, l’intenzione di separarsi, l’ufficiale dello stato civile invia l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio.
Qualora al secondo appuntamento i coniugi non dovessero presentarsi l’accordo non è valido e decade.
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