Se mancano le strisce pedonali e ci investono, chi ha ragione?

strisce pedonali

È ormai generalmente risaputo che, se il pedone attraversa la strada in maniera impropria o improvvisa, si configura un’ipotesi di colpa.

Più precisamente, egli sarà in concorso di colpa con il conducente del veicolo, con evidenti conseguenze in sede risarcitoria. Ciò significa che, anche se, di norma, l’automobilista deve prestare attenzione ai rischi che si concretizzano sulla strada, egli purtuttavia non è sempre colpevole.

Almeno, egli non è sempre del tutto colpevole. Tuttavia, in un caso particolare, è intervenuta la Cassazione a stabilire che, in assenza di strisce fruibili, il pedone investito non ha colpa.

Quindi, ci chiediamo: “se mancano le strisce pedonali e ci investono, chi ha ragione?”. Sembra che la Cassazione, al quesito abbia risposto: “il pedone!”.

Ma vediamo, più nel dettaglio, come si è giunti a questa impostazione giurisprudenziale.

Motivazioni della sentenza della Cassazione

Al di là delle questioni di diritto, l’uomo comune, si chiede: “ma se mancano le strisce pedonali e ci investono, chi ha ragione?”.

Sarà accaduto diverse volte che ci siamo trovati a percorrere metri e metri di strada a piedi, cercando di attraversare, senza però aver trovato le strisce pedonali. Tuttavia, si dovrà pur poter attraversare, in questi casi! Certamente, non ci augureremo mai di essere investiti.

Eppure, le casualità possono renderci vittime di situazioni di questo tipo. Pertanto, la Cassazione, con sentenza n. 2878/21, è intervenuta in un caso dubbio, come quello in discorso, per chiarire che, in assenza di strisce fruibili, il pedone che attraversa e viene investito, ha ragione. È escluso finanche il concorso di colpa.

Nella specie, il caso deciso dalla Corte, ha riguardato un pedone investito nell’attraversamento di un piazzale, in cui non erano presenti strisce pedonali. Al riguardo si è precisato che non esiste il divieto assoluto di attraversare le piazze ma solo l’obbligo del pedone di utilizzare gli appositi passaggi, se esistenti.

In tal modo, la Cassazione ha sconfessato la posizione della Corte d’Appello che aveva reputato che il pedone non avrebbe dovuto attraversare il piazzale, indipendentemente o meno dalla presenza delle strisce pedonali.

In senso opposto, si è attestata la Corte Suprema. Questa ha dedotto, infatti, che l’art. 190 del Codice della Strada, non prescrive un divieto assoluto di attraversamento dei piazzali, al di fuori delle strisce pedonali. Esso sussisterebbe solo in presenza di strisce pedonali, pur se non vicine ma, comunque, esistenti.

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