Scopriamo se si può donare un immobile ad un minore e se ne è possibile la revoca

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Qualcuno di noi si sarà domandato se poteva donare l’immobile al proprio o ai propri figli minori. Per rispondere a siffatto quesito, dovremo operare alcuni chiarimenti. Quindi, anzitutto, scopriamo se si può donare un immobile ad un minore e, poi, vediamo se ne è possibile la revoca.

Ebbene, i genitori possono effettuare tale donazione solo se ottengono l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Per ottenere l’autorizzazione, il ricorso si deve presentare al giudice del luogo di residenza del figlio. L’istanza deve contenere: 1) i dati anagrafici dei richiedenti; 2) le caratteristiche dell’immobile. Ossia: dati catastali, valore, ecc.; 3) il motivo della donazione.

L’autorizzazione, poi, si trasmette in copia al notaio, che dovrà compiere l’atto di trasferimento, in presenza di due testimoni. A compiere l’atto materialmente è il rappresentante legale del minore che può essere il genitore oppure un curatore speciale, all’uopo nominato. 

Scopriamo se si può donare un immobile ad un minore e se ne è possibile la revoca

Il Giudice Tutelare concederà l’autorizzazione, previa valutazione che l’operazione corrisponda all’interesse del minore. Inoltre, se ricorre un conflitto d’interessi tra i genitori ed il figlio minore, andrà nominato un curatore speciale. Quest’ultimo, come indicato, è il soggetto abilitato a stipulare l’atto dinanzi al notaio in nome e per conto del minorenne. Poi, una volta stipulata la donazione, l’atto dovrà essere registrato e trascritto presso i Pubblici Registri Immobiliari.

Possibilità di effettuare la revoca della donazione

In generale possiamo dire che una volta conclusa la donazione, non si può pretendere di chiedere la restituzione dell’immobile. Tuttavia, ci sono dei casi, tassativamente stabiliti dalla legge, in cui la revoca è ammessa.

Si tratta delle seguenti ipotesi, che sono:

1) lesione dei diritti dei legittimari. In caso di morte del donante, se la donazione abbia leso la quota di altri eredi legittimi, questi possono agire per rivendicarla;

2) sopravvenienza di eventuali figli naturali. Se si scopre dell’esistenza di altri figli, questi avranno il diritto di ottenere quanto gli spetta. Ciò, in base ad un criterio di parità di trattamento tra figli naturali e legittimi;

3) altra ipotesi è quella dell’ingratitudine del donatario, che può ricorrere nel caso in cui il beneficiario abbia un’avversione verso il primo. In tal caso, scatta l’esclusione se la cosiddetta “l’ingiuria grave” provochi un danno in malafede al patrimonio del donante. Oppure, ricorre la preclusione anche se il donatario si rifiuti di corrispondergli gli alimenti al donante.

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