Scadenze bollo su fatture elettroniche 2020

Fattura elettronica

Si segnalano importanti novità sul fronte delle scadenze bollo su fatture elettroniche 2020. Circa il versamento del bollo su alcune di esse, è slittato a fine luglio il termine per pagarne il relativo bollo. Infatti, il prossimo lunedì 20 aprile si verserà solo l’imposta riguardante il primo trimestre dell’anno e solo per quelle che abbiano un importo maggiore ai €250. Le altre invece godranno del beneficio della proroga al 20 luglio, data in cui originariamente era prevista la scadenza del secondo versamento.

Le e-fatture coinvolte

Stiamo vedendo le novità riguardanti le scadenze bollo su fatture elettroniche 2020 e in particolare i loro versamenti. Anzitutto cerchiamo di capire chi è soggetto a tali versamenti. A tal fine, ricordiamo che l’obbligo di versare l’imposta di bollo coinvolge le e-fatture il cui importo è maggiore ai €77,47 e senza applicazione dell’Iva. Si avrà cura d’indicare nel tracciato Xml la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

I disposti dei due precedenti decreti

Ora, i due precedenti disposti, quello di marzo e poi quello di aprile, non avevano infatti stravolto la periodicità dei versamenti sull’imposta di bollo. A ogni modo le naturali modifiche susseguenti al provvedimento dell’8 aprile hanno previsto delle nuove scadenze a regime per il versamento dell’imposta di cui stiamo trattando. E precisamente, sulle scadenze bollo su fatture elettroniche 2020, e relative al primo e al secondo trimestre 2020 e con limiti d’importo fissati a €250. Queste possono godere del beneficio del versamento slittato al 20 luglio. Ultima dovuta considerazione: si versa invece tutto insieme alla terza rata, prevista in data 20 ottobre 2020, se il saldo complessivo dovuto per i primi 6 mesi dell’anno dovesse risultare essere inferiore ai €250.

Norme per gli importi maggiori alla soglia dei €250

Quanto finora detto, e letto per “esclusione”, implica che nulla è cambiato per il versamento quando gli importi (trimestrali) sono superiori ai €250. Per essi, infatti, non è per nulla cambiata la periodicità originaria. Tradotto vuol dire che si procederà regolarmente ai pagamenti dovuti in data 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, e così via. La regola è sempre la stessa, ossia entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

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