Riduzione del 40% sulla TARI se i rifiuti non vengono raccolti

commissione tributaria

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, si è pronunciata sull’impugnazione di un avviso di pagamento TARI, inviato dal Comune al contribuente. Nella pronuncia, si è chiarito che il contribuente ha diritto ad una riduzione del 40% sulla TARI se i rifiuti non vengono raccolti. Quindi, è chiaro che la conseguenza anzidetta ricorrerà se l’ente pubblico non attende al servizio di raccolta dei rifiuti, nell’area in cui vive il contribuente. Nel caso di specie, una società aveva impugnato l’avviso di pagamento relativo alla TARI, per l’anno di imposta 2015.

La Commissione Tributaria, aveva accolto il ricorso solo in parte, ritenendo che l’imposta fosse dovuta nella misura ridotta del 15%. Il Comune, però, appellava la decisione e la CTR, riformando la precedente pronuncia, accoglieva il ricorso. Ciò, deducendo che l’ente impositore aveva dimostrato di aver effettuato il servizio di raccolta rifiuti lungo le vie in cui aveva sede la società.

Indice dei contenuti

Motivi della decisione

La società contribuente, tuttavia, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando le conclusioni del giudice di merito. Sicchè, gli Ermellini, hanno accolto le doglianze del contribuente, sulla base di talune considerazioni. Anzitutto, è d’uopo chiarire che per legge, la tassa rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi, effettivamente, il servizio di smaltimento dei rifiuti. Ciò in quanto, la ragione istitutiva del relativo prelievo, risiede nella soddisfazione di un interesse della collettività, piuttosto che porsi come prestazione riferibile al singolo utente. Pertanto, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta, comporterà non già l’esenzione dalla tassa, bensì la debenza della stessa in misura ridotta.

Nella specie, la TARI, è dovuta solo per il fatto di occupare o detenere locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti. E’ quanto previsto dall’art. 1 comma 641 della legge n. 147/2013. Tuttavia, nei commi successivi, sono previste riduzioni, deroghe e agevolazioni in base a diversi presupposti di fatto e di diritto che spetta al contribuente dimostrare. In particolare, ai sensi del comma 657, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI  è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa. Per queste ragioni, la Cassazione ha accertato che, nel caso di specie, ricorresse proprio l’ipotesi contemplata dal comma 657, da ultimo menzionato. Sicchè, ha concluso per l’applicazione della regola secondo cui debba concedersi una riduzione del 40% sulla TARI, se i rifiuti non vengono raccolti.

Consigliati per te