Ricorso contro cartella esattoriale in caso di prescrizione

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Tra le motivazioni di impugnazione della cartella esattoriale, la regina madre delle ragioni è rappresentata dall’avvenuta prescrizione della pretesa creditoria. Ciò accade quando il creditore si è mosso troppo tardi, facendo decorrere il termine prescrizionale. In tal caso, nel ricorso contro la cartella esattoriale, sarebbe sufficiente riportare anche solo il motivo di impugnazione in discorso, per vincere la causa. Segnatamente, la procedura che deve essere seguita dall’Agente della Riscossione per conseguire il pagamento dovuto, è la seguente. In particolare, quando si ha un debito con l’Agenzia per imposte o sanzioni non pagate, viene notificata una cartella di pagamento.

La sua funzione è quella di intimare il versamento del dovuto entro 60 giorni. In seguito, se non avviene il pagamento, già dal sessantunesimo giorno l’Esattore potrebbe agire in via esecutiva ma, di solito, ciò non accade. Infatti, spesso decorrono mesi e per lo più anni, prima che il predetto proceda. In alcuni casi, trascorrere così tanto tempo che si ci dimentica persino di avere un debito. Quindi, proprio per evitare che l’Amministrazione possa agire a tempo indeterminato, la legge stabilisce un termine massimo entro il quale il creditore può agire. Scaduto questo termine, il debito si estingue per prescrizione. Così, anche le cartelle esattoriali cadono in prescrizione se non sono seguite, entro i termini, da una nuova intimazione di pagamento o da un pignoramento. In tal caso, si può proporre ricorso per prescrizione, impugnando l’intimazione di pagamento.

Intimazione di pagamento

Una volta notificata la cartella esattoriale, l’Esattore ha un anno di tempo per agire contro il debitore. Se trascorre l’anno invano, prima di avviare un eventuale pignoramento, il predetto ente dovrà rinnovare l’invito a pagare. Questo invito, successivo quindi alla cartella vera e propria, si chiama intimazione di pagamento. Esso serve a ricordare al debitore l’esistenza del debito e a quantificare l’importo dovuto, comprensivo degli interessi nel frattempo maturati. L’Agenzia di Riscossione può notificare l’intimazione di pagamento in qualsiasi momento, non necessariamente alla scadenza dell’anno dalla notifica della cartella. Ciò, naturalmente, purché nel frattempo il credito non sia caduto in prescrizione. Se così fosse, l’intimazione sarebbe illegittima e potrà essere impugnata.

Ricorso contro cartella esattoriale in caso di prescrizione

La cartella esattoriale ha validità per massimo 12 mesi. Anche dopo questo termine l’Esattore può iscrivere un fermo auto o un’ipoteca ma non può azionare l’esecuzione forzata. Ciò in quanto il pignoramento non può avvenire se, dalla notifica della cartella, è decorso più di un anno. Questo, però, non significa che l’Agenzia Entrate non possa più agire nei confronti del debitore. Per farlo, tuttavia, come detto, dovrà prima notificare un nuovo invito di pagamento, detto intimazione di pagamento.

Se, dopo la notifica della cartella, vi è un termine di 60 giorni per pagare, dalla notifica dell’intimazione di pagamento, vi sono solo 5 giorni. Al pari della cartella, comunque, anche l’intimazione di pagamento ha un termine di scadenza. L’Esattore, infatti, ha 180 giorni per avviare il pignoramento. Diversamente, se detto termine non viene rispettato, il pignoramento è illegittimo. Per procedere con l’esecuzione forzata, quindi, sarà necessaria la notifica di una ulteriore intimazione di pagamento e così via. Solo con atti ripetuti si può evitare il maturarsi della prescrizione.

Prescrizione

Tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva o, comunque, tra una intimazione di pagamento e l’altra, il debito potrebbe cadere in prescrizione. In tal caso, l’ultimo atto notificato al contribuente (ossia l’intimazione di pagamento) è illegittimo e può essere annullato. Da tale annullamento consegue che il venir meno della debenza del credito preteso. In ogni caso, non c’è un unico temine di prescrizione uguale per tutti i debiti fiscali. Segnatamente: in 10 anni si prescrivono: Irpef, Iva, canone Rai, imposta di registro, di bollo, catastale e tutti gli altri tributi dovuti allo Stato. In 5 anni si prescrivono: Imu, Tasi, Tari e tutte le imposte dovute a Regioni e Comuni. Inoltre, le multe stradali e tutte le sanzioni irrogate dalle P.A., nonchè i contributi di previdenza dovuti all’Inps e quelli assistenziali dovuti all’Inail. Infine, in 3 anni si prescrive il bollo auto.

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