Responsabilità amministrativa degli enti e società unipersonali

Corte di Cassazione

Responsabilità amministrativa degli enti e società unipersonali: la Suprema Corte si pronuncia sulla corretta interpretazione dell’art. 1, D. lgs 231/2001. Studiamo il caso.

La disposizione di cui all’art. 1 del D. lgs 231/2001 definisce i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la disciplina del decreto, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La lettera della citata disposizione normativa ha suscitato problemi interpretativi, con riguardo alle società unipersonali, le quali, data l’estrema semplificazione della propria struttura, rendono complesso disgiungere un interesse dell’ente da quello proprio della persona fisica che lo rappresenta.

La questione giuridica è stata oggetto di una recentissima sentenza della Suprema Corte: Cass. Civ. Sez. VI, n. 45100 del 6.12.2021, la quale, dopo un excursus storico – giurisprudenziale sulla natura giuridica dell’illecito ascrivibile all’ente, passando in rassegna precedenti pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione Civile, anche a Sezioni Unite, ha stabilito i criteri interpretativi cui informarsi, al fine di applicare la disciplina del D. lgs 231/2001 anche alle società unipersonali.

Il caso sottoposto all’Organo di Nomofilachia riguarda tre S.r.l unipersonali e gestite dall’unico socio, ritenute, dal Giudice delle Indagini preliminari, gravemente indiziate degli illeciti previsti dagli art. 21-25 D. Lgs 231/2007, in relazione al reato presupposto di corruzione propria. Reato attribuito ad un apicale, il quale avrebbe corrotto l’assessore di un Comune.

Il Tribunale adito aveva escluso l’applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sull’unico presupposto per cui le società non costituirebbero soggetti autonomi rispetto alla persona fisica che le rappresenta.

Conseguentemente, il Giudice di Prima Cure aveva annullato l’Ordinanza con cui le predette società erano state sottoposte alla misura cautelare che le interdiva dal trattenere rapporti con l’Amministrazione comunale.

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale, proponendo ricorso per Cassazione, affidato a due motivi: violazione di legge e motivazione “apparente”, entrambi accolti dall’Organo di Nomofilachia.

Segnatamente, la Corte ha ritenuto erronea la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha stabilito l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 1 del D. lgs 231/2001, sic et simpliciter, per essere le società unipersonali.

Responsabilità amministrativa degli enti e società unipersonali

Al riguardo, la pronuncia in commento ha distinto due profili di interpretazione:

preliminarmente, quello afferente l’ applicabilità, in astratto, della citata disposizione anche alle società unipersonali;

in secondo luogo e, in base ad un ragionamento “in concreto”, il profilo dell’ascrivibilità alle stesse di una responsabilità amministrativa (dipendente da reato presupposto).

In ordine al primo aspetto, i Giudici del diritto hanno ricordato che, nella delega conferita dall’art. 11, commi 1 e 2, L. 300/2000 e nelle convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato, la responsabilità è riferita all’ente, ovvero a soggetto diverso dalla persona fisica che ha commesso il reato. Muovendo da tale premessa, hanno ricordato l’orientamento ermeneutico della Corte Costituzionale, (sentenza n. 218/2014), secondo cui l’illecito ascrivibile all’ ente non può essere identificato con il reato commesso dalla persona fisica, in quanto quest’ultimo costituisce solo uno degli elementi che formano l’illecito, da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’ente. Per tale motivo, l’ente e l’autore del reato non possono essere qualificati coimputati.

La stessa Corte di Cassazione, in una serie di precedenti, aveva dichiarato che l’illecito dell’ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma lo presuppone (cfr, ex multis, Cass. Civ. n. 2251/2010).

Fatte tali premesse, la Suprema Corte enuncia il postulato di diritto secondo il quale, in astratto, non vi sono motivi ostativi all’applicabilità della disposizione di cui all’ art. 1 del D. lgs 231/2001 anche alle società unipersonali, essendo, queste, certamente annoverabili tra gli enti, contemplati e disciplinati dal decreto, in quanto societas iuris ontologicamente distinte dalla persona fisica che le rappresenta.

Per tale via, la Suprema Corte censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della disciplina del decreto, sul mero ed erroneo presupposto della natura unipersonale delle società coinvolte.

Al fine di escludere l’applicabilità della disciplina mutuata dal D. lgs 231/2001 alle società unipersonali, occorre procedere ad un accertamento ulteriore: occorre stabilire se vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente. A tal fine, è necessario far riferimento non soltanto a criteri quantitativi, legati alle dimensioni dell’impresa ed alla struttura organizzativa della società, ma, piuttosto, a criteri funzionali, ovvero all’impossibilità di distinguere un interesse dell’ente diverso da quello della persona fisica che lo rappresenta e, quindi, all’impossibilità di ravvisare una colpevolezza normativa dell’ente, ontologicamente inesistente, disgiunta da quella dell’unico socio.

L’accertamento della responsabilità amministrativa delle società unipersonali risulta ancorato ad un criterio sostanziale, di tipo teleologico, ovvero l’esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento. Tale approccio di tipo concreto e fattuale richiede un’attenta analisi dell’organizzazione della società, delle attività concretamente poste in essere, delle dimensioni dell’impresa e, soprattutto, dei rapporti tra socio unico e società, che devono risultare sorretti da un medesimo comune scopo.

A tale conclusione, la Suprema Corte perviene dopo aver ravvisato i rischi, economici e normativi, di una soluzione opposta, basata su un’interpretazione formalistica e non sostanziale della lettera dell’art. 1 del D. lgs 231/2001.

Degno di menzione è il passaggio della sentenza in cui i Magistrati del diritto affermano: “deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del ne bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto e quella opposta, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale  illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al  tempo stesso, eviti l’applicazione del D. lgs  231/2001, sostenendo di essere un’impresa individuale.”

Ne deriva il postulato di diritto dell’applicabilità della disciplina del decreto sulla responsabilità amministrativa degli Enti anche alle società unipersonali, previo accertamento della sussistenza di un nesso teleologico tra l’interesse dell’unico socio, persona fisica e quello della persona giuridica, quale autonomo centro d’imputazione e di interessi.

Sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, la sentenza de quo cassa la pronuncia del Tribunale con rinvio per un nuovo esame, da condursi con approccio concreto e fattuale, nel rispetto di un criterio teleologico e sostanziale.

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