Queste targhe automobilistiche non sono più ammesse secondo la Cassazione

targhe

Circolando per strada, capita di incrociare autoveicoli con una piccola targa quadrata sistemata sul retro del mezzo. Si tratta delle targhe prova, ossia di contrassegni apposti temporaneamente con finalità ben precise. Il D.P.R. 474/2001 prevede che queste targhe riguardino unicamente i veicoli non immatricolati per le prove su strada. Le case automobilistiche possono infatti testare gli automezzi in attesa di omologazione anche su pubblica via. In questo caso, la targa prova permette di identificare il guidatore ed attestare l’esistenza di una specifica polizza assicurativa. Nel corso degli anni, si è consolidata la prassi di utilizzare questi contrassegni anche per veicoli già immatricolati in fase di riparazione. Un’abitudine non conforme alla legge, infatti queste targhe automobilistiche non sono più ammesse secondo la Cassazione. In questo articolo approfondiremo quanto espresso in una recente sentenza della Suprema Corte. Analizzando anche i relativi riferimenti normativi.

Cosa dice la norma

In merito alle targhe prova, abbiamo visto che queste targhe automobilistiche non sono più ammesse secondo la Cassazione. La Suprema Corte ha confermato un orientamento molto discusso e trattato più volte da diversi provvedimenti legislativi. I quali, però, non hanno mai definitivamente cancellato un vecchio malinteso nato con l’abrogato articolo 98 del Codice della Strada.

Per chiarire i possibili fraintendimenti, il D.P.R. 474/01 ha sostituito il precedente articolo del CdS e specificato le finalità delle targhe prova. La Motorizzazione civile ha poi emanato una comunicazione in merito che lasciava aperta la possibilità di diverse interpretazioni. La circolare 4699/M363/2004 indicava la possibilità di usare queste targhe per valutazioni su malfunzionamenti di veicoli già immatricolati. Limitando, però, questa possibilità ai veicoli in regola con gli obblighi assicurativi e con la revisione. Le sentenze della Cassazione 16310/2016 e 10868/18 avevano poi escluso l’uso delle targhe prova per veicoli già immatricolati o per competizioni sportive.

Queste targhe automobilistiche non sono più ammesse secondo la Cassazione

Anche il Ministero dell’Interno ha inteso chiarire la finalità delle targhe prova. Con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 ha indicato i veicoli che le possono utilizzare. Ovvero i mezzi in fase di test pre- immatricolazione e quelli in manutenzione se dotati di copertura assicurativa e correttamente revisionati. Oggi abbiamo la conferma che queste targhe automobilistiche non sono più ammesse secondo la Cassazione. La sentenza 17665/2020 ha definitivamente stabilito l’illegittimità dell’uso delle targhe prova per auto già immatricolate. Un pronunciamento che cambierà radicalmente le abitudini di molte officine e dei loro clienti. Questi ultimi potranno comunque anche optare per soluzioni che li mettano al riparo da rischi di possibili dimenticanze assicurative. Come, ad esempio, il noleggio a lungo termine, di cui abbiamo trattato in un recente approfondimento.

Consigliati per te