Quanto si può spendere in contanti senza rischiare multe?

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Quanto si può spendere in contanti senza rischiare multe? Chi non possiede un conto corrente o un libretto postale a quale strumento di pagamento deve ricorrere? Potrà spendere somme di denaro più consistenti usando le carte prepagate e ricaricabili? E fino a quale somma si può pagare cash senza correre il rischio di ricevere sanzioni pecuniarie?

L’uso del contanti diverrà sempre più raro con l’obiettivo di ostacolare la circolazione di soldi in nero. In un precedente articolo abbiamo aggiornato i nostri lettori su “Cosa si può pagare in contanti nel 2020?”. Ciò perché il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha statuito sanzioni molto elevate per chi viola le più recenti norme antiriciclaggio. Vediamo dunque quanto si può spendere in contanti senza rischiare multe e sanzioni amministrative.

Quanto si può spendere in contanti senza rischiare multe?

Il massimo importo che il contribuente potrà pagare in contanti a partire dal 1° luglio 2020 è pari a 1.999,99 euro. Persino chi intende prestare del denaro a parenti o amici non potrà effettuare trasferimento di contanti oltre la soglia di 1.999,99 euro.

Fino a quella data il pagamento in contanti è consentito entro il tetto massimo di 3000 euro. Il limite per i pagamenti con moneta liquida è andato sempre più abbassandosi nel corso degli anni nel tentativo di arginare il riciclaggio di denaro sporco. Si pensi che a partire dalla fine del 2002 il contribuente aveva la libertà di effettuare pagamenti in contanti fino alla somma di 12.500 euro.

Pur di contrastare l’azione di evasori fiscali e criminalità organizzata il Governo è giunto ad ideare persino la Lotteria degli scontrini. Ciò non solo per promuovere il comportamento virtuoso dei cittadini, ma anche per ostacolare sempre più le manovre della criminalità organizzata.

E per i commercianti che tanto odiano i pagamenti elettronici a causa dei costi delle commissioni ha introdotto un bonus Pos. L’esercente che invece rifiuta il pagamento elettronico farebbe meglio a consultare l’articolo 23 del Decreto legislativo n. 124/2019 in cui si legge che “si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento”.

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