Quando sussiste la responsabilità della banca per il fatto illecito dei propri dipendenti?

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 Alla domanda: “quando sussiste la responsabilità della banca per il fatto illecito dei propri dipendenti?”, occorre rispondere dettagliatamente. Infatti, i suggerimenti che si leggono in quest’articolo, potrebbero giovare a tutti coloro che abbiano a subire danni dai dipendenti di una banca. Anzitutto, si chiarisce che la predetta responsabilità ricorre in presenza di determinate condizioni stabilite dalla legge. In particolare, è necessario che il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente. Ciò, anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro.

Quindi, affinchè l’istituto di credito risulti responsabile, è necessario che il dipendente abbia commesso il fatto nell’ambito dell’incarico affidatogli. Si tratta, appunto, della condizione nota come occasionalità necessaria. Ma perché, si ci chiede, la banca dovrebbe rispondere di un illecito commesso da un altro soggetto, cioè dal suo dipendente? Ebbene, il fondamento logico e giuridico di siffatta disciplina è riconducibile alla nozione dell’avvalimento dell’attività altrui. Cioè, chi si avvale dell’opera di terzi, traendone vantaggi e profitti, deve accollarsi anche i rischi e i costi della relativa attività. Le norme di riferimento sono gli articoli 2049 e 1228 del Codice Civile. Ciò premesso, vediamo più nel dettaglio, quali sono le condizioni affinchè ricorra la discorrenda responsabilità dell’istituto di credito.

L’occasionalità necessaria

Come anticipato, la prima condizione affinchè ricorra la responsabilità della banca è l’occasionalità necessaria. Nella specie, essa deve ricorrere tra il pregiudizio subito dal cliente e le incombenze affidate al dipendente della banca. In tal caso, ricorre la responsabilità contrattuale della stessa, tenuta, in via solidale con il dipendente, a risarcire i danni subiti dal cliente. Opera, in tal caso il principio suddetto, secondo cui il debitore che, nell’adempimento dell’obbligazione, si avvale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro. Si tratta, all’evidenza, di una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa del soggetto responsabile.

Il dolo o la colpa

La seconda condizione necessaria è che ricorrano dolo o la colpa del dipendente rispetto alla conseguenza dannosa a carico dell’utente. Non deve, invece, ricorrere in capo alla banca alcun elemento soggettivo, essendo questa responsabile sulla base di un criterio oggettivo. Infatti, si ripete, detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale chi trae un vantaggio da un’attività, se ne deve accollare anche gli svantaggi.

I presupposti della responsabilità della banca

Sempre allo scopo di chiarire quando sussiste la responsabilità della banca per il fatto illecito dei propri dipendenti, proseguiamo nell’indicarne i presupposti. Essi sono: 1) l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario;

2) l’esistenza di un rapporto tra ausiliario che, in questo caso è il dipendente e il committente, che in questo caso è la banca. Tale è il cd. rapporto di preposizione;

3) infine, l’elemento dell’occasionalità necessaria, ossia il nesso di causalità tra il danno e l’esercizio delle incombenze del dipendente. Come detto, affinché ricorra questo ultima condizione/presupposto, è sufficiente che l’incombenza o mansione abbia agevolato o reso possibile il fatto illecito e l’evento dannoso cagionati dal dipendente.

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