Quando si ha diritto al risarcimento in caso di volo cancellato

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A differenza del rimborso che spetta tutte le volte che il volo sia stato cancellato, il risarcimento non è sempre ottenibile. Allora, si ci chiede: quando si ha diritto al risarcimento in caso di volo cancellato? Ebbene, esso spetta esclusivamente qualora il volo sia stato cancellato e la compagnia non lo abbia comunicato, con un preavviso di almeno due settimane. Ciò in quanto, l’improvviso cambio di programma della compagnia aerea, non ha permesso al passeggero di riorganizzarsi e prenotare un altro volo.

Spetta, poi, semmai, alla compagnia dimostrare, di aver informato il cliente con il previsto anticipo. Ne deriva che se la compagnia ha avvertito della cancellazione del volo almeno 2 settimane prima della partenza, si avrà diritto al solo rimborso del biglietto. Non si ha, invece, diritto al risarcimento perché si presume che si abbia avuto il tempo per riorganizzare il viaggio. Ciò vale sia se il volo è stato prenotato tramite agenzia di viaggi sia se lo si è prenotato su internet.

A quanto ammonta

Chiarito quando si ha diritto al risarcimento in caso di volo cancellato, vediamo ora a quanto ammonta la somma indennizzabile. Nello specifico, l’importo del risarcimento varia in base alla distanza che si sarebbe dovuta percorrere. Quindi, spettano:

1) 250 euro per le tratte pari o inferiori a 1.500 chilometri;

2) 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

3) 600 euro per tutte le altre tratte superiori a 3.500 chilometri. Se si accetta di prendere un volo alternativo e si raggiunge la destinazione con un ritardo da 2 a 4 ore, spetterà il 50% del risarcimento. Il risarcimento, invece, non spetta se il volo è stato cancellato per caso fortuito, ossia per una circostanza eccezionale ed imprevedibile. Si pensi all’emergenza sanitaria del Covid-19 oppure all’ipotesi delle condizioni meteorologiche avverse.

Come chiedere il risarcimento

Si può chiedere il risarcimento online sul sito ufficiale della compagnia, compilando il modulo apposito e allegando: a) un documento d’identità valido; b) la carta d’imbarco o il biglietto aereo; c) il codice di prenotazione; d) la copia degli scontrini per le spese eventualmente sostenute a causa della cancellazione. Una volta inviata la domanda, se entro 6 settimane non si ottiene riscontro, si possono intraprendere diverse strategie difensive. Si può, ad esempio, presentare un reclamo sul sito ufficiale dell’ENAC nella sezione “Diritti dei passeggeri”. Si ci può, in alternativa, ricorrere all’autorità giudiziaria. Infine, è possibile rivolgersi ad una delle associazioni o uffici legali, presenti online, specializzati nella tutela dei diritti dei passeggeri.

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