Quando si è tassati in Italia anche se si ha un’attività all’estero?

Agenzia delle Entrate

Vi sono dei casi in cui i cittadini italiani svolgono un’attività all’estero. E quindi pretendono di essere tassati solo dallo Stato di riferimento.

Tuttavia, vi sono delle ipotesi nelle quali per le attività estere si è tassati anche in Italia. Per scoprire quando ciò avvenga, l’Agenzia delle Entrate utilizza degli indicatori per appurare se il soggetto ha mantenuto legami con l’Italia. E, dunque, è tassabile nel nostro Paese.

Quindi, coloro che hanno una residenza fiscale estera non sono esenti da controlli del Fisco. Infatti, vi sono dei casi in cui la residenza è solo fittizia. Cioè stabilita per ragioni fiscali. E più precisamente per sfuggire alle grinfie del Fisco italiano.

Per queste ragioni, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli del caso. A fronte di ciò, la questione è proprio riuscire a dimostrare che la residenza all’estero è effettiva ed è frutto di una scelta reale.

Inoltre, è bene chiarire che la nozione di residenza fiscale comprende anche il domicilio. Cioè la sede dei propri affari e interessi.

In tal senso, residenza e domicilio possono anche non coincidere. Sicché, il Fisco italiano, a scanso di equivoci, si rifà a quanto stabilisce la legge tributaria. In particolare, l’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che se il domicilio o la residenza si protraggono per oltre 183 giorni all’anno, anche non continuativi, all’estero, la residenza fiscale non è più italiana ma estera.

Per questa ragione, colui che versa in detta situazione, è tenuto a chiedere l’iscrizione all’AIRE, che è l’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero. Tuttavia, neppure detta iscrizione è sufficiente per essere del tutto esonerati dal pagare le tasse in Italia.

Quanto abbiamo detto fin qui, inoltre, non ci consente ancora di capire quando si è tassati in Italia anche se si ha un’attività all’estero. Certamente, la sola iscrizione all’AIRE non è sufficiente.

La prova della residenza fiscale

Nonostante, quindi, il soggetto eserciti la propria attività all’estero, esso è tassato lo stesso in Italia allorquando ricorrano taluni indici sintomatici da far presumere l’effettiva residenza in Italia

Ciò in quanto chiunque eserciti un’attività all’estero, se risiede in Italia, è qui tassato, per il principio della residenza. Quindi, in caso di accertamento fiscale, cosa occorre fare? Dimostrare l’effettiva residenza all’estero.

Ciò avviene con i mezzi più disparati. Quali contratti di locazione, utenze, proprietà immobiliari esteri ecc. Si pensi, addirittura che se il soggetto, iscritto all’AIRE, abbia la famiglia in Italia, egli perciò solo è considerato fiscalmente residente in Italia. Infatti, allo scopo di accertare la residenza fiscale, entrano in gioco svariati interessi. Ossia quelli patrimoniali, lavorativi. Nonché finanziari e familiari/affettivi.

Quando si presume che il soggetto risieda fiscalmente in Italia

Come indicato, tra gli indici sintomatici della presunzione relativa alla residenza fiscale vi è la presenza di familiari in Italia. Ma non è l’unico. In quanto la giurisprudenza ne ha elaborati degli altri.

Si pensi alla titolarità di cariche sociali in società italiane. E anche alla disponibilità di un immobile ad uso abitativo. Oppure alla presenza di figli minori che frequentano la scuola o anche l’Università in Italia. Nonché al conseguimento di significativi redditi erogati da imprese italiane.

Tutti indici che dimostrano la sussistenza di stabili legami con il nostro territorio. Tuttavia, al contribuente è data la possibilità di fornire la prova contraria rispetto a queste presunzioni. E dimostrare di risiedere, ugualmente ed effettivamente, all’estero.

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