Quando si è in difficoltà quali sono i 3 casi in cui  la banca può sospendere il mutuo

mutuo

Chi al giorno di oggi non ha avuto a che fare con istituti bancari per la stipula di un mutuo. A volte questa appare come l’unica alternativa per realizzare i propri progetti, quali l’acquisto  di una prima casa, la ristrutturazione della stessa, oppure per realizzare i propri sogni o ancora per far fronte alle esigenze della vita quotidiana.

Capita però, e sempre più di frequente, che le condizioni economiche, esistenti al momento della stipula, mutino poi nel tempo.

Ci si ritrova così a non poter più sostenere il pagamento delle rate di mutuo.

Ne è l’esempio l’ emergenza epidemiologica che ormai viviamo da oltre un anno e che ha messo a dura prova la vita di tutti noi. Ma anche e soprattutto la nostra capacità di guadagno.

E quindi di far fronte agli impegni presi!

Ora andremo a indicare quando si è in difficoltà quali sono i 3 casi in cui  la banca può sospendere il mutuo.

Ebbene la risposta è affermativa.

Andiamo ad analizzare le ipotesi di sospensione

La prima ipotesi di sospensione è quella regolata dalla cd. legge Gasparrini.

In virtù di un accordo stipulato con CONSAP, in casi specifici, l’istituto bancario sospende il mutuo, per un periodo massimo di 18 mesi, con rimborso da parte di CONSAP del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

A tale rimedio sono ricorsi in tanti l’anno scorso, quando l’emergenza epidemiologica ha sconvolto la nostra vita.

Molti però ne sono rimasti fuori, non avendo i presupposti per richiedere la sospensiva (era concessa infatti solo nel caso di mutuo per acquisto prima casa, nonché ai liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del fatturato almeno pari al 30%).

In virtù di un accordo ABI – Associazione consumatori è prevista una sospensiva, per un periodo massimo di 18 mesi, in casi ovviamente tassativamente indicati, quali ad esempio la perdita del lavoro, o la situazione di disagio economico sopravvenuto alla stipula del mutuo stesso.

In questa seconda ipotesi, però, a differenza della prima, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione restano a carico dell’intestatario del mutuo.

Quando si è in difficoltà ecco quali sono i 3 casi in cui  la banca può sospendere il mutuo. Ultimo caso: l’accordo.

Ebbene si! L’istituto bancario può sempre concedere una sospensiva, in questa terza ipotesi non regolata da alcuna norma, trattandosi di un accordo privato tra le parti.

Il titolare del mutuo quindi può sempre trattare con la banca per chiedere che le rate vengano sospese per un lasso di tempo determinato, così come può richiedere la

rinegoziazione del mutuo. In tal caso le rate vengono rimodulate sia relativamente all’importo, sia per quanto concerne la durata del mutuo stesso. Si va cioè a far fronte alle nuove esigenze del mutuatario.

In caso di difficoltà, quindi, non resta che rivolgersi al proprio istituto bancario e cercare la soluzione più congeniale per far fronte al disagio economico che si vive!

Approfondimento

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