Quando scatta la denuncia per molestie telefoniche o stalking

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Le molestie telefoniche e lo stalking sono rappresentativi di situazioni talvolta difficili da gestire e da denunciare. Per chi subisce questi continui attacchi, la vita può diventare un vero e proprio inferno. Ci sono persecutori che fanno della molestia una vera e propria ossessione. A volte, tali dinamiche celano rapporti malati, privi di una reale reciprocità, in cui c’è una vittima ed un carnefice. Spesso si preferirebbe annullare se stessi pur di non mettersi contro il molestatore, pur di non aizzarlo. Ma questa non sarebbe la soluzione più efficace. La legge si esprime in difesa delle persone che ricevono minacce e intimidazioni dal proprio interlocutore. Ecco perché è importante conoscere gli strumenti di difesa di cui ciascuna vittima dispone. Vediamo quando scatta la denuncia per molestie telefoniche o stalking e come difendersi dagli aggressori.

Quali sono le pene previste dalla legge

Una prima doverosa distinzione che impone la legge riguarda quella tra molestia telefonica e stalking. Sebbene in entrambi i casi vi siano delle minacce che giungono da mezzi telematici, nello stalking l’azione dell’aggressore è molto più pervasiva e costante. Nel caso di stalking, la vittima arriva a provare un forte stato di tensione e paura. Spesso, questo stato, si traduce in un mutamento delle abitudini di vita e un forte timore per la propria o altrui incolumità. Vien da sé che a reati differenti corrispondano punizioni di diversa entità. Secondo quanto stabilito dall’articolo 660 del Codice penale, la molestia o il disturbo alle persone viene punito con un’ammenda fino a 516 euro e la reclusione fino a 6 mesi. Lo stalking, invece, reso ufficiale con la legge 23 aprile 2009, n. 38 e l’art 612 bis c.p. “atti persecutori”, prevede la reclusione da 1 anno fino a 6 anni e 6 mesi. Ma quando scatta la denuncia per molestie telefoniche o stalking?

Come procedere in entrambi i casi

Quando scatta la denuncia per molestie telefoniche o stalking? Affinché si possa denunciare qualcuno per molestie telefoniche, è sufficiente che: si verifichi una situazione “oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione” secondo quanto previsto dalla Cassazione. Talvolta, anche le ripetute telefonate da parte di un call center possono rientrare nell’ambito della molestia. Diverso è il caso dello stalking che deve fondarsi su basi più minacciose. In questo caso, la vittima di tale tipo di violenza può presentare denuncia o la querela presso le forze dell’ordine. Nel caso dello stalking il reato è perseguibile d’ufficio. Questo significa che anche se a sporgere denuncia fosse una terza persona, verrebbero avviate le indagini.

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