Quando la povera domestica scivola in casa mentre fa i servizi, qual è la tutela assicuratale dalla legge?

domestica

Tra gli infortuni domestici, abbiamo considerare oltre quelli che possono verificarsi a carico del familiare che si occupa della gestione della casa, anche quelli che riguardano la domestica.

Quest’ultima è la donna di servizio, che supporta la famiglia nelle faccende domestiche. Talvolta assunta regolarmente, talaltra pagata ad ore.

Problematiche giuridiche

La figura della domestica ingenera molte volte problematiche di tipo giuridico connesse principalmente al fatto che esse vengono assunte in nero. Ossia senza contratto e copertura assicurativa. Infatti, si può dire che la gran parte di esse lavora in questo modo. Sulla scorta, quasi, di un costume sociale.

Tuttavia, non è detto che ciò che faccia parte dei nostri usi sia perciò stesso corretto o accettabile. Insomma, il problema connesso a detta posizione, che abbiamo detto essere nella maggior parte dei casi irregolare, scatta in caso di infortunio.

Tutti sperano che le cose vadano sempre bene. Ma, di certo, non si possono escludere cause avverse. E non è dato poter prevedere tutti i rischi.

Sicché, in questa sede, ci chiederemo: “quando la povera domestica scivola in casa mentre fa i servizi, qual è la tutela assicuratale dalla legge?”.

Ebbene, in via di principio, la collaboratrice domestica deve essere assunta regolarmente, ossia con contratto di lavoro. E soprattutto la sua attività deve essere denunciata all’INAIL. In tal modo, si attiva l’assicurazione obbligatoria che copre gli infortuni. Ossia tutti gli incidenti che si dovessero verificare in casa e nelle relative pertinenze. Si pensi a soffitte, cantine, giardini, balconi. Il costo di detta assicurazione è veramente esiguo in quanto ammonta a 12,91 euro annui.

Cosa accade se la domestica non è stata assicurata?

Sempre per rispondere alla domanda: “quando la povera domestica scivola in casa mentre fa i servizi, qual è la tutela assicuratale dalla legge?”, ci chiediamo cosa accade se la stessa non è stata regolarizzata.

Ebbene, in questo caso, è amara la conseguenza a carico del proprietario dell’appartamento nel quale è occorso l’infortunio, in quanto sarà lui a doverla risarcire.

E ciò, anche se non sia con il medesimo che la donna ha intrattenuto il rapporto di lavoro. Perché, ad esempio, presa alle dipendenze dalla moglie mentre l’abitazione è intestata al marito. La ragione di tutto questo è riconducibile alla disciplina che opera nel caso di specie. Che è quella della responsabilità per le cose in custodia.

Lo stesso accade se la domestica venga assunta e pagata ad ore, senza avere un rapporto di collaborazione fisso e continuativo. Non a caso, è per la medesima ragione che il padrone di casa deve risarcire addirittura gli ospiti che si facciano male all’interno della sua abitazione.

Responsabilità penale del padrone di casa

Infine, per completare il quadro delle tutele previste per la domestica e delle responsabilità a carico del padrone di casa, occorre far riferimento all’ipotesi in cui quest’ultimo possa incorrere in responsabilità penale.

Ciò accade se all’infortunio della domestica conseguono lesioni gravi o gravissime. Si può arrivare anche alla responsabilità per omicidio colposo in casi di scuola come morte della domestica a causa dello scoppio della caldaia per un impianto non a norma.

Quando il padrone di casa non è responsabile

A questo punto, chiarita quale sia la tutela legale apprestata dalla legge per questo tipo di attività, passiamo a parlare di quando ricorrono le eccezioni.

In proposito, la Cassazione ha chiarito che il padrone di casa non è responsabile se l’incidente si sia verificato per imprudenza, negligenza o imperizia della domestica. Si pensi al caso di uso non corretto dell’oggetto. Ad esempio, l’utilizzo di una scala che si sapeva essere rotta, l’utilizzo di un elettrodomestico con le mani bagnate. E altre ipotesi simili.

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