Quando il vizio di notifica del pignoramento viene sanato

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Quando il vizio di notifica del pignoramento viene sanato?

La Cassazione, con sentenza n. 11290/20, ha sostenuto che il vizio di notificazione del pignoramento è sanato dalla proposizione dell’opposizione. Ciò accade, però, salvo che la notifica sia inesistente o l’opponente deduca un pregiudizio del suo diritto di difesa. Allora, alla domanda: quando viene sanato il vizio di notifica del pignoramento? Si risponde che, alla stregua della discorrenda sentenza, in linea generale, il momento sarebbe: dalla mera proposizione dell’opposizione. Tuttavia, le due eccezioni addotte, possono rappresentare di per sé stesse una regola. Infatti, quando la notifica non avvenga correttamente, può accadere che il presunto debitore si trovi a subire l’esecuzione senza esserne a conoscenza.

A riguardo, si ricordi, che la procedura esecutiva è caratterizzata da tempi stringenti e quindi l’esecutato deve poter essere messo nella condizione di organizzare una difesa. Quindi, se l’opponente deduca un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa oppure che la notificazione è radicalmente inesistente, non ricorre la indicata sanatoria.

Vicenda giudiziaria

La pronuncia in discorso trae origine dal ricorso di un debitore che si era visto rigettare l’opposizione proposta, avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa a suo danno. Il ricorrente, impugnando la sentenza del Tribunale ha contestato che questi avesse considerato sanante la successiva opposizione rispetto alla notifica nulla dell’atto di pignoramento. Infatti, ha precisato che l’atto di pignoramento non era entrato nella sua sfera di conoscibilità, avendone avuto conoscenza solo a seguito di un’ispezione ipotecaria.

Gli Ermellini, hanno respinto il ricorso, richiamano la il tema dell’efficacia sanante che la proposizione di un’opposizione può avere sui vizi di notifica degli atti esecutivi. In quest’ultima categoria rientrerebbero: precetto, pignoramento e gli altri atti espropriativi. In particolare, secondo la Cassazione, essendo differenti le finalità cui tendono i diversi atti, saranno del pari differenti le condizioni alle quali può dirsi che la nullità sia sanata. La sanatoria è possibile alla stregua dell’art. 156 del c.p.c., che esprime il principio del raggiungimento dello scopo. Ad esempio, nel caso del precetto, è ravvisabile la possibilità di sanatoria del vizio di notificazione solo quando la conoscenza dell’atto si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento.

E ciò in quanto funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata. Invece, nel caso di omessa notificazione del pignoramento, la proposizione dell’opposizione dimostra che lo scopo è stato raggiunto. Infatti, la funzione cui era preordinata la notificazione, era quella di rendere edotto l’esecutato dell’inizio dell’esecuzione. Ne deriva, quindi, una sanatoria della sua nullità, in applicazione dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. .

Quando il vizio di notifica del pignoramento viene sanato: notifica inesistente

Da quanto riportato, dunque, la notifica nulla può essere sanata se soccorre il raggiungimento dello scopo cui la norma mirava, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. All’opposto, la notifica inesistente sarebbe insanabile. Tuttavia, essa è configurabile, in casi limite quali quello rappresentato dalla totale mancanza materiale dell’atto. Inoltre, ricorre in quelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei ad identificare l’atto che si intende notificare.

Concreto pregiudizio del diritto di difesa

Con riguardo, invece al vizio di notifica del pignoramento, la Cassazione ha specificato che grava sul ricorrente l’onere di dedurre il pregiudizio al diritto di difesa. Quindi, in generale il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione. Ciò, come detto, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. Pregiudizio che, presumibilmente, deve essersi verificato prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata. In alternativa, dovrà sussistere un difetto di notificazione radicalmente inesistente, in quanto questa è totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali, come sopra indicato.

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