Quando il messo notificatore non reperisce il contribuente deve effettuare ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale

Cassazione

Quando il messo notificatore non reperisce il contribuente deve effettuare ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 16859 del 15/06/2021, ha chiarito alcuni profili in tema di notifica degli accertamenti tributari in caso di irreperibilità del contribuente. Nella specie, la contribuente ricorreva in Cassazione avverso una cartella di quasi 70.000 euro, asserendo di non avere mai ricevuto gli accertamenti ad essa presupposti. Le notifiche degli avvisi erano state infatti eseguite, nel dicembre 2010, presso l’indirizzo della residenza anagrafica, pur avendo ella venduto tale immobile ad aprile 2010. La ricorrente affermava dunque la nullità della notifica di tali atti.

E rilevava come non erano state effettuate ricerche, che avrebbero facilmente riscontrato che essa era reperibile presso il suo domicilio fiscale, sempre nello stesso Comune.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte, il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che, nel caso di specie, si era in presenza di una irreperibilità c.d. relativa della contribuente. La quale, come detto, si era trasferita all’interno dello stesso Comune in cui era stata eseguito il primo tentativo di notifica. E, in tali casi, quando il messo notificatore non reperisce il contribuente deve effettuare ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale.

Il messo deve infatti così verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. E invece, come emergeva dagli atti, il messo si era, nella specie, limitato a chiedere agli altri abitanti dello stabile se conoscevano la contribuente. Il messo notificatore non aveva dunque proceduto ad effettuare ulteriori ricerche anagrafiche. Ricerche che avrebbero agevolmente rivelato che la contribuente era sempre residente nel Comune, non potendosi quindi parlare di una sua irreperibilità assoluta.

Conclusioni

Il procedimento di notificazione degli atti tributari è sottoposto ad una specifica disciplina. E dalla sua regolarità discende la legittimità dell’atto che viene notificato. Tale disciplina riprende in parte le norme di cui al codice di procedura civile, salvo prevedere alcune specificità. Le norme che disciplinano questa delicata fase, pongono, in particolare, degli oneri in capo al soggetto notificante.

E solo se questi sono correttamente adempiuti la notifica potrà considerarsi perfezionata. La violazione di tali oneri determina invece la nullità della notifica.

E, in tal caso, l’atto viene considerato non pervenuto e/o conosciuto dal destinatario, a meno che non si provi che quest’ultimo lo ha effettivamente ricevuto. L’Amministrazione, quindi, laddove non rinvenga il contribuente nei luoghi risultanti dall’anagrafe tributaria, deve provvedere alla notificazione dell’atto impositivo secondo le modalità indicate dalla legge. E, come visto, deve quindi svolgere apposite ricerche, volte a verificare che vi sia una effettiva irreperibilità del contribuente. Operazioni che, peraltro, debbano anche essere espressamente riportate nella relata di notifica.

 

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