Quando gli eredi possono impugnare il testamento, anche olografo, ottenendo l’annullamento delle disposizioni testamentarie per far valere i propri diritti

testamento

Il testamento è l’atto col quale una persona dispone dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. In generale, è sempre impugnabile il testamento fatto da persone incapaci, come minori o interdetti per infermità di mente. Lo è anche quello fatto da chi, sebbene non interdetto, fosse incapace di intendere o volere nel momento della disposizione testamentaria. Al di fuori di questi casi, vediamo quando sussiste il diritto all’impugnazione.

In particolare, la prima ipotesi ricorre quando il testamento lede le quote di legittima. Tali sono quelle, per legge, riservate ai familiari del defunto, in base al grado di parentela. Ma facciamo gli esempi pratici necessari, per capire quando sia possibile contestare le volontà testamentarie. Se ad esempio, alla sua morte, il defunto lascia solo un coniuge, a lui spetta il 50% dell’eredità. In più, gli spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale. Solo il restante 50%, pertanto, può essere oggetto di libera disposizione testamentaria.

Ipotesi di impugnazione da parte dei legittimari

Proseguendo nel discorso iniziato prima, se, invece, si lascia il coniuge e un figlio, abbiamo che: 1/3 dell’eredità e il diritto di abitazione sulla casa vanno al coniuge; 1/3 dell’eredità va al figlio unico; mentre il restante 1/3 rappresenta la quota disponibile, che può essere disposta per testamento. Vediamo, ancora, quando gli eredi possono impugnare il testamento. Ebbene, se si lascia oltre al coniuge, più di un figlio, si ha che: 1/4 dell’eredità spetta al coniuge, unitamente al diritto sulla casa coniugale; il 50% dell’eredità va divisa tra i figli, in parti uguali; il restante 1/4 è la quota liberamente disponibile.

In mancanza di coniuge, invece, e in presenza di un solo figlio, a questo spetta il 50%. Il restante 50%, invece, può essere oggetto di testamento. Ancora, se il defunto lascia solo coniuge e genitori, l’eredità spetta: per metà al coniuge, insieme al diritto sulla casa coniugale; poi, 1/4 spetta ai genitori e agli altri ascendenti e 1/4 dell’eredità è liberamente disponibile. Se, poi, ci sono solo i genitori, spetta loro 1/3 dell’eredità e 2/3 sono liberamente disponibili.

Quando gli eredi possono impugnare il testamento, anche olografo, ottenendo l’annullamento delle disposizioni testamentarie per far valere i propri diritti

Il testamento può essere redatto mediante atto notarile oppure può essere semplicemente scritto dal testatore, di suo pugno. In quest’ultimo caso, si parla di testamento olografo, assoggettato ad una particolare disciplina. Esso deve essere firmato in calce dal testatore e, se composto da più pagine, va sottoscritta ciascuna di esse. Inoltre, deve riportare, sempre scritta a mano, la data con giorno, mese e anno.

Questo tipo di testamento è impugnabile in presenza di vizi della volontà e del consenso. Quindi, lo è in caso di minaccia, errore, violenza, fisica o psicologica. Inoltre, si può impugnare se ricorrano un motivo, una condizione o un onere illecito. Si pensi all’ipotesi in cui contenga disposizioni a favore dello stesso notaio o dei testimoni. Infine, esso è nullo se presenta anomalie o vizi particolarmente gravi, che pregiudichino la sua genuinità. L’azione di impugnazione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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