Quando è responsabile la banca in caso di danno da investimento sbagliato

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Talvolta accade che la banca ci consiglia di fare alcuni investimenti e li propone anche con una certa cadenza, prospettandoli come appetibili. Quindi, se non si è esperti in materia finanziaria, si finisce per accontentarsi delle spiegazioni e delle rassicurazioni fornite dal consulente di fiducia. Pertanto, se l’investimento si rivela più rischioso di quanto si era previsto e si registrano delle forti perdite, come comportarsi?

Preliminarmente, occorre chiedersi quando è responsabile la banca in caso di danno da investimento sbagliato. Inoltre, se si reputa che è colpa della banca, bisogna valutare se è opportuno citarla in giudizio per essere risarciti delle perdite subite. La risposta alle predette domande dipendono dal corretto adempimento o meno degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. Essi devono precedere la scelta di investimento e vi sono molti fattori di cui si deve essere messi a conoscenza per poter decidere in modo avveduto.

Quali sono gli obblighi informativi

Per capire quando è responsabile la banca in caso di danno da investimento sbagliato, occorre entrare nel merito degli obblighi informativi cui è tenuto il consulente. All’uopo, si sappia che esiste un dovere di informazione a carico della banca e degli altri intermediari creditizi che offrono l’acquisto di prodotti di investimento.

Uno degli obblighi previsti, impone di fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. Per realizzarlo, la norma prescrive che, prima dell’investimento, il soggetto che lo propone dovrà acquisire, le informazioni necessarie dai clienti. Inoltre, dovrà operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati ed inoltre utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti. Poi, gli intermediari autorizzati, devono fornire all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Il tutto, affinché lo stesso possa effettuare scelte consapevoli. Per dare un contenuto concreto a queste previsioni di massima, la normativa di dettaglio prevede numerosi adempimenti a carico della banca. Essi vanno espletati prima di arrivare alla sottoscrizione del contratto di acquisto dei titoli o di gestione patrimoniale. Tra detti adempimenti è prevista anche la compilazione di un questionario per sondare la capacità finanziaria del cliente e la sua propensione al rischio. Si tratta di adempimenti indispensabili, in difetto dei quali, a seconda dei casi, si ha la nullità oppure l’annullabilità del contratto sottoscritto dall’investitore.

La prova del danno

La legge ha previsto un regime favorevole per l’investitore, stabilendo un’inversione dell’onere della prova in suo favore. Ciò significa che, in caso di controversie, spetterà all’intermediario provare di aver agito con la necessaria diligenza richiesta nel caso di specie. Dunque, graverà sempre sulla banca l’onere di dimostrare di avere adeguatamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Danno risarcibile

Una volta constatata la responsabilità della banca per il danno provocato dalla mancata informazione, occorre stabilire il nesso di causalità. Questo deve intercorrere tra il comportamento omissivo della banca e le perdite occorse al cliente. Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo, sussiste una presunzione circa la sussistenza del nesso di causalità. Si è pronunciata in tal senso la Corte, con una recentissima sentenza di ieri, 31 agosto 2020, n. 18153/2020.

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