Quando arriva l’offesa, anche l’emoticon butta benzina sul fuoco

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Quando arriva l’offesa, anche l’emoticon butta benzina sul fuoco?

Talvolta la giurisprudenza ha vissuto momenti di incertezza e di contraddittorieta’ nella valutazione del reato di diffamazione a mezzo social network. Infatti, la diffusione della comunicazione virtuale ha spostato l’interesse dei giudici verso un’enorme mole di espressioni che vengono usate in rete. Si tratta per lo piu’ di frasi dette con  superficialita’ ed impulsivita’.

Nel caso deciso con sentenza del 27 gennaio 2020, il Tribunale di Verona, respingeva le ragioni del ricorrente che si doleva di essere stato diffamato su Facebook.

Quando arriva l’offesa, anche l’emoticon butta benzina sul fuoco

In particolare, chiariva che le espressioni pungenti ed incisive rivolte al denunciante rientrassero nel diritto di critica. Infatti, tutte le volte che l’espressione pubblicata sia di interesse pubblico, corrisponda a verita’ e non sia lesiva dell’onore e della reputazione del destinatario, non ricorre reato. Questo significa che quando esprimiamo la nostra opinione su Facebook, per esempio criticando in maniera forte e diretta l’operato di un personaggio pubblico, a meno che non si usi un linguaggio eccessivamente volgare e non si sfoci nell’offesa personale, le nostre frasi sono scriminate dal diritto di critica.

Tuttavia, nel caso di specie, se la frase veniva reputata dal giudice non diffamatoria, l’emoticon ha avuto l’effetto di aggravare la situazione. Infatti, se ne e’ ordinata la rimozione. Cio’ vuol dire che se critichi una persona al limite del linciaggio morale, nulla quaestio se hai detto la verita’. Ma se poi aggiungi una faccina di pieno scherno, come quelle da sbellicarsi dalle risate, allora li’ arriva lo stop del giudice che afferma: “stai superando il limite”.

Per una faccina paghi 150 euro al giorno!

Infatti, il giudice Veronese, pur facendo passare la frase di odio e disapprovazione, ha purtuttavia ordinato la rimozione dell’emoticon dalla bacheca Facebook (NASDAQ:FB). In proposito, ha ritenuto che esso non fosse coperto dal diritto di critica. Altresi’, in rafforzamento della sua decisione ha fissato il pagamento di una somma pari ad euro 150 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Insomma, sembra proprio che l’emoticon abbia giocato la parte del diavolo nella vicenda.

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