Quando applicare l’IVA al 10% per l’energia elettrica in condominio

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Quando si vive in un condominio, l’energia elettrica impiegata nelle parti comuni può incidere molto sulle spese condominiali. Questo è vero soprattutto se consideriamo le accise, le tasse e l’IVA che gravano sulla bolletta.

La buona notizia è che l’energia elettrica che viene fornita a un condominio per far funzionare le parti comuni, può prevedere l’IVA al 10%. A patto che si rispettino determinate condizioni. Vediamo, dunque, quando applicare l’IVA al 10% per l’energia elettrica in condominio.

Quando si applica l’IVA al 10% nei condomini

Questa particolare forma di agevolazione, può essere applicata quando sussistono determinate condizioni, che sono:

  • il condominio deve comporsi esclusivamente di unità dette “residenziali”, cioè abitazioni private;
  • le abitazioni private devono utilizzare l’energia elettrica esclusivamente per “uso domestico”;
  • l’energia elettrica deve alimentare le parti comuni di questo condominio.

È molto importante rispettare questi requisiti. Perché se si usufruisce dell’agevolazione senza averne diritto (anche per mero errore), il fornitore può chiedere il ristoro di quanto decurtato in precedenza.

Come richiedere l’agevolazione

In merito a questo aspetto, una volta chiarito quando si può applicare l’IVA al 10%, si tratta di specificare il ruolo dell’amministratore.

Sarà lui, tramite una dichiarazione sostitutiva, a farsi carico della richiesta a nome del condominio. Dovrà, quindi, dichiarare che nel condominio da lui amministrato, e da cui è stato legittimato, sussistono le condizioni che rendono l’IVA agevolabile. Tale dichiarazione dovrà poi essere inoltrata al fornitore dell’energia elettrica dello stabile.

Si ribadisce l’importanza di possedere i requisiti che giova ripetere. Il condominio deve essere composto da unità immobiliari a uso residenziale. E la corrente deve alimentare le parti comuni.

La dichiarazione dell’amministrazione, infatti, non è una certificazione. Ma una semplice comunicazione. Se, infatti, venissero eseguiti dei controlli e si determinasse la non sussistenza di quei requisiti, il fornitore avrebbe tutto il diritto di farsi risarcire.

Lo chiarisce del resto la stessa Agenzia delle Entrate quando specifica che l’unica norma vigente è quella che stabilisce i requisiti di ammissione o esclusione. Ecco perché è importante non tanto inoltrare la richiesta a mezzo di un amministratore ma piuttosto che questa sia conforme.

Abbiamo visto quando applicare l’IVA al 10% per l’energia elettrica in condominio, in un altro articolo abbiamo illustrato come controllare la bolletta della luce e capire se è possibile risparmiare.

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