Quali ingerenze da parte dell’amministratore di condominio nelle proprietà private?

amministratore di condominio

Un’annosa questione, che da sempre tende a contrapporre ruolo dell’amministratore condominiale e proprietari privati, o altri aventi diritto a diverso titolo (ad esempio usufruttuario), riguarda i poteri dell’amministratore di ingerirsi nella proprietà privata.

Ad esempio per verificare determinate situazioni, o anche solo per domandare certificati o altra documentazione.

Abbiamo detto che tale problematica tende a contrapporre, ma forse sarebbe più opportuno dire che tendeva a contrapporre.

Vediamo perché.

Quali ingerenze da parte dell’amministratore di condominio nelle proprietà private?

Alcuni poteri dell’amministratore di condominio non erano stati ben chiariti, da normative, ormai modificate e superate, che prima delle modifiche definivano solo genericamente certe sue funzioni.

Come quella di occuparsi delle questioni inerenti alla sicurezza dello stabile, o di adempimenti amministrativi, quali la pratica di agibilità.

Queste normative, in particolare, non chiarivano dettagliatamente quali fossero i poteri dell’amministratore in merito alle proprietà private.

Nascevano quindi controversie di diverso tipo, soprattutto quando l’amministratore pretendeva di avere un potere addirittura ispettivo nelle singole proprietà private.

Successivamente è intervenuta l’opera del legislatore, a definire chiaramente i limiti di questi poteri e a precisare che tali funzioni riguardano solo le parti comuni.

Poteri e funzioni solo relativamente alle parti comuni

A tale riguardo il codice civile, all’art. 1130 comma 1 numero 4, cita il compimento di atti conservativi, ma solo in relazione alle parti comuni.

Pertanto, già sotto questo primo profilo, la questione viene definita escludendo la competenza dell’amministratore in riferimento alle proprietà private.

Richiesta di certificati per l’agibilità e competenze sulla sicurezza

Abbiamo già affrontato questo tema in riferimento soprattutto alle questioni collegate all’efficientamento energetico ed ai bonus fiscali.

Ma ora ci domandiamo, in termini più generali se, anche a prescindere da tali aspetti, e quindi per assolvere agli adempimenti relativi all’agibilità, l’amministratore possa richiedere certificati ai singoli proprietari, attestanti che siano a norma e rispettino determinate specifiche tecniche.

Per concludere sull’argomento “Quali ingerenze da parte dell’amministratore di condominio nelle proprietà private?”, la risposta è, ancora una volta, negativa, sempre ai sensi dell’art. 1130 del codice civile. Infatti, a seguito di una modifica normativa, il citato articolo chiarisce che le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, tenute dall’amministratore, riguardano ancora una volta solo i beni comuni ex art. 1117 c.c..

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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