Quale è il regime fiscale dei voucher riconosciuti per gli spostamenti dei lavoratori

Agenzia delle entrate

Alcune società  riconoscono ai propri lavoratori voucher per la mobilità, ossia per gli spostamenti in auto o con altri mezzi. Questi ultimi, possono identificarsi con i servizi di car- sharing o bike-sharing, oltre che di trasporto pubblico. Quindi, si tratta di benefit che possono servire per pagare la benzina, abbonamenti del trasposto pubblico oppure altri tipi di spostamento. Potremmo chiamarli: bonus mobilità per i dipendenti. In proposito, ci si domanda: quale è il regime fiscale dei voucher riconosciuti per gli spostamenti dei lavoratori?

Alla questione ha recentemente fornito una risposta l’Agenzia delle Entrate. Detta risposta, però è in contrasto con un precedente orientamento dell’Agenzia stessa, nonchè con una recente sentenza della Cassazione. Tale è la n. 18167/2020. Tuttavia, preliminarmente, occorre fare una distinzione a seconda del tipo di bonus riconosciuto dall’azienda. Questo perchè l’Agenzia, ha ammesso la tassabilità soltanto per taluni tipi di vaucher. Vediamo quali.

Regime di tassazione

Il bonus per incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti, non è del tutto esente da tassazione, secondo l’opinione recente dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, non beneficia dell’esenzione fiscale completa la cessione di voucher prepagati a favore di dipendenti, sia pubblici che appartenenti al settore privato. L’Agenzia si riferisce, in particolare, a quelli che possono essere utilizzati al di fuori della stretta connessione con l’espletamento dell’attività lavorativa. Si riferisce, altresì a quelli acquistati presso enti privati e non di trasporto pubblico. Detti buoni, infatti, secondo il Fisco, non hanno natura remunerativa e non fanno parte della retribuzione del dipendente. Inoltre, essi non rientrerebbero tra le ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale.

Ciò in quanto il lavoratore: a) non beneficia di un servizio strettamente legato al tragitto casa-lavoro; b) non beneficia di rimborsi per le spese sostenute per abbonamenti di trasporto pubblico locale o regionale. Secondo le Entrate, comunque, il dipendente, su questi bonus, avrebbe diritto a un’agevolazione fiscale, anche se non ad una totale detassazione. Nella specie, per fruire dell’esenzione fiscale, il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore, nell’arco di un periodo d’imposta, non deve superare i 258,23 euro. Detto importo è stato raddoppiato per il 2020, con il decreto Agosto.

Esenzione bonus mobilità dipendenti

In conclusione, alla domanda: quale è il regime fiscale dei voucher riconosciuti per gli spostamenti dei lavoratori, si è risposto evidenziando delle differenze tra benefits.

In particolare, L’Agenzia considera il bonus mobilità come parte della retribuzione imponibile, a meno che rimanga entro il valore complessivo di 258,53 euro annui. Detta somma, come detto, è stata raddoppiata, divenendo pari a 517,06 euro per il 2020. A fronte di ciò, tuttavia, non bisogna dimenticare che il Testo unico delle imposte sui redditi, considera esenti, altri benefit. Essi sono proprio le somme o i rimborsi effettuati per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, a prescindere da limiti di importo. Eppure (e qui casca l’asino) nella nozione di «abbonamenti per il trasporto pubblico locale» potrebbero rientrare, anche le nuove forme di mobilità sostenibile. Si pensi, appunto ai servizi di car o bike sharing. Per essi, pure opererebbe l’esenzione fiscale, come riconosciuto dalla stessa Agenzia in un’altra risoluzione.

Carta di libera circolazione

Una riflessione a parte, poi, merita la cosiddetta carta di libera circolazione. Essa è una tessera che consente al lavoratore di circolare liberamente sui mezzi pubblici, in un determinato territorio. Secondo la Cassazione (sentenza n. 18167/2020) la carta non influisce sul Tfr del dipendente, né su altri elementi della retribuzione. In altri termini, si tratterebbe di un beneficio non connesso come corrispettivo per l’attività lavorativa e quindi non avente natura retributiva. Essa, vieppiù, sarebbe strettamente funzionale al trasporto per giungere sul posto di lavoro. Di conseguenza, essa non fa parte dell’imponibile fiscale del lavoratore e non è soggetta ad alcuna tassazione, a prescindere dai su indicati limiti di spesa.

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