Proprietà, Costituzione e controlli sul rispetto di certe norme

Costituzione

La vicenda Atlantia, o meglio Aspi, Autostrade per l’Italia, evidenzia, per certi versi, una tendenza politica, ma anche giuridica.

Quella di andare, come in certi periodi e fasi della nostra storia economica, verso un maggior controllo pubblico di società private e dell’economia in generale.

Analoga tendenza si riscontra, da qualche tempo, anche nei confronti, in generale, della proprietà privata.

La proprietà privata rappresenta anche un diritto costituzionalmente rilevante, ma la stessa Costituzione, frutto di un compromesso tra ideologia liberale e socialista, ne richiama la funzione sociale, stabilendo che la proprietà possa essere limitata, pur prevedendo in tal senso una riserva di legge.

Proprietà, Costituzione e controlli sul rispetto di certe norme

La riserva di legge prevista dall’art. 42 della Costituzione italiana rappresenta un baluardo importante nella difesa di questo fondamentale diritto.

In che senso?

Nel senso che, in base alla Costituzione, solo norme di legge ordinaria, o aventi valore di legge ordinaria, possono stabilire dei limiti a tale diritto.

Pertanto, fonti giuridiche di rango secondario, come i regolamenti, non possono prevedere analoghi limiti e, se per qualche errore dell’autorità che ha emanato un regolamento, li prevedessero, dovrebbero essere disapplicati.

La questione potrebbe assumere un certo rilievo su particolari aspetti della proprietà privata.

Questo diritto, infatti, si configura anche come una molteplicità di contenuti, su cui l’ordinamento giuridico può talora intervenire, anche in senso limitativo.

Riserva di legge e controlli sul rispetto di certe norme

Uno dei contenuti del diritto di proprietà è la facoltà di escludere dalla stessa l’illegittima intromissione di soggetti terzi.

Intromissioni che, ad esempio, possono configurarsi in primis come accesso alla proprietà.

Come dicevo sopra, da qualche tempo, però, è in atto una tendenza a porre precisi condizionamenti all’esercizio del diritto di proprietà, per evitare che la proprietà stessa danneggi il benessere comune, ed a tutela di determinati interessi pubblici.

Esempi

Ad esempio, tutti ci ricordiamo della normativa che imponeva l’installazione di termocontabilizzatori e regolatori individuali del calore nelle proprietà private, un obbligo, quindi, imposto sulla proprietà privata e limite al diritto di fare quello che si vuole nella medesima.

Oppure pensiamo a tutte quelle normative che prevedono tutta una serie di controlli sulla gestione di determinati aspetti.

Come appunto negli impianti di riscaldamento, o come ad esempio su aspetti relativi alla sicurezza. Si pensi, ad esempio, a controlli dei vigili del fuoco in determinate strutture.

Ecco, quindi, che si presenta un problema giuridico che impatta direttamente sul diritto di proprietà: sino a che punto possono essere espletati certi controlli nella proprietà privata ed il proprietario ha diritto di opporvisi?

Riserva di legge, sua eventuale violazione e normativa in materia

L’art. 42 della Costituzione prevede espressamente che solo la legge possa porre dei limiti alla proprietà privata, quella riserva di legge che sopra ho richiamato.

A tale riguardo, occorre considerare che rientra nel diritto di proprietà la facoltà di escludere terzi dall’ingerenza e dall’intrusione nella proprietà privata.

Ma bisogna considerare che forme di controllo di determinati adempimenti, come quelle indicate nel paragrafo sugli esempi, rappresentano appunto forme di intrusione tramite accesso, nonché perquisizioni ed ispezioni effettuate da appositi tecnici.

Ad esempio per verificare determinate situazioni tecniche, o il mancato rispetto di determinate normative, situazioni che rappresentano spesso un illecito amministrativo.

Sorge quindi un contrasto tra tali attività, pur previste dall’ordinamento giuridico, ed il diritto di proprietà, che implica appunto la facoltà di escludere soggetti terzi.

Cosa prevale?

Proprietà, Costituzione e controlli: la risposta si trova parte nella costituzione e parte in una fondamentale legge, la 689 del 1981.

Intanto, occorre osservare che talora determinate intrusioni di soggetti terzi, per compiere determinati controlli, sono previste non da norme di legge, ma puramente regolamentari.

In tutti questi casi, queste forme di intrusione, sia pur finalizzate all’interesse pubblico, risultano palesemente illegittime, per violazione della riserva di legge, di cui all’art. 42 della Costituzione.

Ne consegue che un giudice dovrebbe disapplicare il regolamento e non consentire l’intrusione del soggetto terzo, in caso di opposizione da parte della proprietà.

Più in generale, però, i controlli sul rispetto di determinate normative, la cui violazione costituisce illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente, sono disciplinati da di una fondamentale legge in materia, la 689 del 1981.

La legge 689 del 1981

E’ di fondamentale rilevanza l’art. 13 della legge, che distingue tra atti di ispezione e di perquisizione.

La distinzione tra le due categorie di atti è la seguente.

Per ispezione si intende l’accertamento dello stato dei luoghi e delle cose, ad esempio se determinati dispositivi abbiano determinate caratteristiche o meno.

Questo tipo di atto è consentito solo nei luoghi diversi dalla privata dimora e può essere compiuto da qualsiasi tipo di organo accertatore.

In ogni caso, quindi, non nei luoghi adibiti a residenza, o comunque ad abitazione anche saltuaria o provvisoria.

Invece, per ispezione si intende la ricerca di determinati elementi in un determinato luogo. Quindi anche quegli atti che devono accertare se un determinato elemento sia presente o meno.

Per questa tipologia di atto le garanzie sono ancora maggiori.

Vige comunque il divieto di compierli in luoghi adibiti a privata dimora. Ed inoltre possono essere compiuti non da qualsivoglia tipologia di organo accertatore, ma solo da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Ma non basta, perché occorre anche una autorizzazione motivata del giudice.

Questo significa che vi devono essere rilevanti indizi della presenza o assenza di determinati elementi nel luogo dell’ispezione, presenza o assenza tali da costituire illecito amministrativo pecuniariamente sanzionato.

Le regole per gli atti finalizzati all’accertamento

Queste le regole che valgono per la generalità degli atti finalizzati all’accertamento di illeciti amministrativi, fatte salve talune specifiche normative in determinate materie, tali da derogare a queste disposizioni generali.

A proposito di Proprietà, Costituzione e controlli, come notiamo, quindi, pur in presenza di limiti alla proprietà privata, in particolare per consentire l’accertamento di eventuali illeciti, sia la riserva di legge, sia principi generali, previsti dalla legge 689/1981, consentono comunque una certa difesa da ingerenze di pubblici poteri.

La riserva di legge, evitando che determinati poteri di intromissione vengano definiti solo con regolamento, e la legge 689 impendendo per la quasi totalità dei casi di illecito amministrativo, che il relativo accertamento possa comunque compiersi in luoghi di privata dimora.

Il proprietario che, quindi, si veda recapitare un atto di accertamento di illecito, o che comunque preveda una intromissione nella sua proprietà, potrebbe proprio avvalersi di tali principi.

Opponendo, secondo i casi, la circostanza che una determinata intromissione è prevista solo da norme regolamentari, per violazione della riserva di legge, oppure che l’accertamento di un determinato illecito amministrativo riguarderebbe un luogo adibito a privata dimora. O ancora, pur non trattandosi di luogo adibito a privata dimora, che un determinato atto di ispezione non sia accompagnato da autorizzazione motivata di un giudice. O che l’organo che vorrebbe procedere non sia né agente, né ufficiale di polizia giudiziaria. Esistono certamente dei limiti alla proprietà privata, ma anche dei contrappesi, in forma di garanzia che, come abbiamo visto, consentono comunque al proprietario di evitare certe intromissioni nella sua proprietà, se non sono rispettate determinate condizioni.

Articolo “Proprietà, Costituzione e controlli sul rispetto di certe norme” a cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

Consigliati per te