Primi risvolti processuali e giurisprudenziali della disciplina del sovraindebitamento

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Primi risvolti processuali e giurisprudenziali della disciplina del sovraindebitamento, all’indomani del Nuovo Codice della crisi d’impresa. Studiamo il caso.

Il legislatore, nell’ultimo decennio, ha mostrato una particolare attenzione al settore della “Crisi d’impresa”, della tutela dell’imprenditore e del consumatore dal sovraindebitamento.

Parallelamente a strumenti quali il concordato preventivo, alternativi al fallimento, si è assistito al proliferarsi di mezzi di risoluzione di situazioni di indebitamento, a favore di soggetti “Non fallibili”.

In particolare, la Legge n. 3/2012, modificata dall’art. 18 del dl n. 179/12, convertito in Legge n. 221/12, disciplina gli “accordi di ristrutturazione dei debiti”, sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso. Quanto ai requisiti soggettivi di ammissibilità dell’accordo, il proponente deve essere: Non assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e s. s modificazioni (cioè non fallibile); inoltre, non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alle procedure di composizione della crisi. Più specificamente, la disciplina è dedicata:

agli imprenditori commerciali sotto la soglia dimensionale;

agli imprenditori non più fallibili per decorso dell’anno ex art. 10 L. Fall;

agli imprenditori agricoli (art. 7, comma 2 bis);

alle società semplici, in quanto non esercenti attività commerciali;

ai professionisti;

alle associazioni tra professionisti; poi alle fondazioni e alle “start-up” innovative.

Sotto il profilo oggettivo, la disciplina è applicabile al soggetto che “versi in uno stato di insolvenza”.

Interessante è la “traduzione” fatta dal Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore lo scorso 1 settembre 2021, della disciplina del sovraindebitamento e degli “accordi di ristrutturazione del debito”, definiti dal nuovo codice “concordati minori”.

La normativa introdotta dal Nuovo Codice, invero, che sostituisce il Regio Decreto 267/42, impatta sulla precedente novella legislativa, introdotta ex Lege n. 3/2012, ponendo dubbi interpretativi.

Primo, ex multis, quello relativo alla natura degli accordi di ristrutturazione, recentemente oggetto di un’ordinanza della VI Sezione della Cassazione Civile (n. 4270/21, pubblicata il 18.02.21).

Primi risvolti processuali e giurisprudenziali della disciplina del sovraindebitamento, all’indomani del Nuovo Codice della crisi d’impresa

Segnatamente, i Giudici di legittimità hanno affrontato la quaestio iuris dell’ammissibilità di una proposta di accordo, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 3/2012, tale da non soddisfare integralmente i crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca, ovvero i creditori privilegiati.

La risposta affermativa al quesito, resa dai Magistrati di Nomofilachia, ha la sua ratio nella natura giuridica attribuita ai predetti accordi. Per la precisione, ad essi è assegnata natura di negozi atipici, in omaggio al principio dell’autonomia contrattuale, mutuato ex art. 1322 c.c. ed in contrapposizione ai “concordati minori”, tipizzati dal Nuovo Codice della crisi d’impresa.

La differenza rilevante tra i due rimedi alternativi, oltre alle diverse percentuali da raggiungere per ottenere l’omologa del Tribunale, è rappresentata dal fatto che solo nel caso del concordato minore vige il principio del “Silenzio assenso”, mentre l’efficacia degli accordi di ristrutturazione del debito resta subordinata alla sottoscrizione espressa degli stessi da parte dei creditori.

Sottoscrizione, evidentemente, che, secondo la Suprema Corte, ben può derogare alla disposizione di cui all’art. 2741 c.c., che disciplina la “par conditio creditorum”, nella parte in cui fa salve le cause legittime di prelazione.

Interpretazione, quella resa dai Giudici di legittimità, all’indomani della crisi dell’imprenditoria, causata dall’emergenza epidemiologica in atto, che capovolge principi di diritto secolari: i privilegi accordati a determinate categorie di crediti, del resto, in una situazione emergenziale, vengono opportunamente “accantonati”, a favore della validazione di accordi di composizione della crisi, tali da garantirne il soddisfacimento, ancorchè non integrale.

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