Prededucibilità dei crediti del Professionista in ambito concorsuale

Suprema Corte

Prededucibilità dei crediti del Professionista in ambito concorsuale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte riportano ad unità il contrasto ermeneutico in tema di criteri di riferimento. Studiamo il caso.

La legislazione recente, in materia di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza, segnata, principalmente, dal decreto legislativo 12.01 2019, n. 14 (CCII), ha determinato un allargamento dell’area della “Concorsualità”.

In particolare, si assiste ad una continua e crescente contaminazione delle soluzioni riorganizzative inerenti a relazioni conflittuali tra debitore e creditori, che, configurate in istituti di matrice privatistica, assurgono a forme contrattuali sempre più incise da elementi pubblicistici.

È così accaduto che, pur nel vasto settore delle procedure concorsuali, di cui al r.d. n. 267 del 1942, contemplate dalla disposizione di cui all’art. 111 comma 2 della medesima Legge, la considerazione dei crediti prededucibili s’impone se essi siano così qualificati da una specifica disposizione di Legge, ovvero sorti in funzione o in occasione di esse.  Tuttavia, il richiamo al criterio della funzionalità ed occasionalità dell’insorgenza dei predetti crediti rispetto alle procedure concorsuali in essere involge modelli, nel tempo, ridisegnati rispetto alla loro originaria struttura esecutiva. Segnatamente, tali modelli sono orientati alla premialità delle iniziative di ristrutturazione dei debiti assunte volontariamente dal debitore e, tuttavia, perseguite mediante tentativi che possono non avere successo.

Prededucibilità dei crediti del Professionista in ambito concorsuale. Le procedure

L’ordinamento concorsuale ha operato nelle stesse procedure l’innesto di effetti protettivi del patrimonio che, in precedenza, scaturivano solo da un vaglio giudiziario di merito della domanda e, pertanto, in tale contesto evolutivo, si originano costi inediti e disputabili, nel novero dei quali sono sussumibili i crediti del professionista.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, la concorsualità ha investito nuovi istituti giuridici, fra i quali la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di un istituto che, pur non integrando pacificamente una procedura concorsuale, ugualmente implica, con la scelta unilaterale del regime protettivo ed il controllo del Tribunale, preclusioni o limiti alle azioni di tutela del credito, così come alla dichiarazione di fallimento o di insolvenza, assumendo regole di autentica concorsualità.

Può dunque affermarsi che la sottoposizione a regole concorsuali non è patrimonio esclusivo delle procedure concorsuali in senso stretto, le quali a propria volta sono state riconfigurate mediante significative anticipazioni di taluni effetti tipici.

Istituti e procedure risultano informati ad una comune esigenza di riorganizzazione delle relazioni problematiche del diritto del debito. Esigenza che viene soddisfatta, incentivando la conservazione dei complessi produttivi, la continuità del loro nucleo identitario aziendale, la revisione dei fenomeni di crisi, la prevenzione dell’insolvenza e, conseguentemente, l’accesso precoce alle soluzioni compositive proponibili dallo stesso debitore.

Si tratta di una visione, assecondata dalla giurisprudenza e parzialmente codificata, per il caso d’insuccesso, con sopravvenienza di altra procedura concorsuale e conservazione di taluni effetti, progressivamente, sin dal primo di essi, ai sensi dell’art. 69 bis L. Fall. L’evoluzione normativa della prededuzione ne è significativa espressione ed è stata segnata da una storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte: la n. 42.093/2021, pubblicata lo scorso 31.12.2021.

In particolare, l’Organo di Nomofilachia è stato a chiamato a ricomporre il contrasto giurisprudenziale relativo all’individuazione dei criteri, in base ai quali, ammettere la prededucibilità dei crediti del professionista, incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti, anche nel successivo e consecutivo fallimento.

La quaestio iuris sottesa alla pronuncia investe, sostanzialmente, un criterio di funzionalità tra la  prestazione del professionista incaricato ed una procedura concorsuale seguita da un’altra, diversa da quella originaria e per la quale il terzo aveva effettuato la propria attività o ceduto beni o erogato servizi.

In tale ambito, la prededuzione, per sua natura accordata ad un credito nel contesto processuale in cui il relativo titolo trae origine, sopravvive in una procedura concorsuale diversa, che segua la precedente, solo se sussista una consecuzione tra di esse. La precedenza di pagamento così accordata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza ed in rapporto ai cui scopi l’attività era stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sblocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo.

Prededucibilità dei crediti del Professionista in ambito concorsuale: le interpretazioni

Il contrasto interpretativo che le Sezioni Unite hanno riportato ad unità investe, quindi, il corretto inquadramento del criterio di funzionalità tra prestazione del professionista e procedure consecutive a quella originaria. Secondo un primo orientamento ermeneutico, la prededuzione risulterebbe automatica in difetto di una “discontinuità nell’insolvenza”, anche se la domanda, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 162 L.Fall., non sia sfociata in un’apertura della relativa procedura, stante la pronuncia del fallimento.

In senso contrario depongono pronunce della Corte che, facendo proprio e affinando un principio statuito nel 2015, con ordinanza n. 25.589,   pongono in discussione la circostanza secondo la quale la fase preconcordataria sia assimilabile ad ogni effetto al regime proprio del concordato preventivo.

Per contro, la collocazione del credito del professionista che abbia assistito il debitore non richiamerebbe l’art. 167 comma 7 L. Fall. (circoscritto alla gestione dell’impresa), bensì proprio la funzionalità dell’art. 111 co 2 L. Fall., a sua volta assente, stante la discontinuità formale fra concordato e fallimento quando, come nel caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, il primo non sia stato ammesso.

Nella sentenza de quo, l’Organo di Nomofilachia sposa questo secondo orientamento interpretativo, con delle precisazioni, pervenendo all’enunciazione del seguente principio di diritto: “Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti, è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L. Fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante, rimesso all’apprezzamento del Giudice del merito,  alla conservazione o all’incremento di valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 L. Fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa. Restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento dell’obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria”.

Il principio massimato sottende un’interpretazione di tipo teleologico delle disposizioni di cui al complesso quadro normativo, disegnato dal Legislatore della Riforma.

La funzionalità è il criterio cui fare riferimento, al fine di ammettere la prededucibilità dei crediti del Professionista delegato. Essa va intesa come sussistenza di un rapporto di strumentalità tra la prestazione del medesimo e gli scopi cui resta preordinata la Riforma, dovendo il Giudice del merito ravvisare un rapporto d’inerenza necessaria  tra gli scopi di conservazione e/ o incremento dei valori aziendali e la predetta prestazione.

La Magistratura esclude, quindi, l’automatismo in tema di prededucibilità dei crediti di natura professionale, ravvisando la necessità di individuare la causa delle prestazioni svolte, sulla base di un giudizio “Ex ante”, ovvero la funzione economico sociale delle stesse.

Il postulato di diritto che si inferisce dalla citata massima giurisprudenziale “Suona” come una rievocazione della causa del contratto, tipizzata dal codice civile, in ambito concorsuale “Allargato”.

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