Posso affittare una casa ricevuta in donazione?

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Posso affittare una casa ricevuta in donazione?

Un Lettore ci ha domandato se può affittare una casa ricevuta in donazione dal padre e quali sono gli eventuali rischi a cui si espone con questa operazione.

Come ripetiamo spesso nei nostri articoli, le donazioni di immobili quasi sempre scatenano liti tra gli eredi. Soprattutto in relazione alla quota di legittima che spetta al coniuge, ai figli e agli ascendenti.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno spiegato qui come funziona la vendita di una casa ricevuta in donazione. Ponendo l’attenzione proprio sugli aspetti legali dell’eventuale violazione della quota di legittima.

Oggi, invece, cerchiamo di capire se si può affittare una casa ricevuta in donazione e quali sono gli eventuali rischi che si corre.

Posso affittare una casa ricevuta in donazione?

Nel caso di specie, il signor Rossi (nome di fantasia) ha vissuto un paio di anni nella casa che gli è stata donata dal padre e nella quale ha anche fissato la propria residenza. Dopodiché ha deciso di trasferirsi in altra abitazione e di dare l’immobile in affitto.

Prima di farlo però vuole esserne certo e chiede il nostro parere.

La legge, dunque, consente al signor Rossi di affittare la casa ricevuta in donazione o facendolo rischia qualcosa?

Innanzitutto, tranquillizziamo il lettore che ha scritto alla Redazione di ProiezionidiBorsa, affermando che la legge non vieta l’affitto della casa ricevuta in donazione.

Il signor Rossi potrà affittare la casa ricevuta dal padre in donazione sia nel caso in cui sia stato utilizzato il bonus prima casa, sia in quello in cui non sia stato goduto il bonus.

Il bonus prima casa

Le agevolazioni fiscali del bonus prima casa permettono a chi acquista o riceve in donazione la casa di ridurre l’importo dell’IVA o dell’Imposta di Registro.

Imposte in misura agevolata

L’agevolazione per la prima casa, infatti, consente di pagare le imposte in misura agevolata. In particolare, anziché al 9% l’imposta di registro da versare è al 2% del valore catastale dell’immobile.

Mentre, le imposte catastali e ipotecarie ammontano nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Queste percentuali si applicano quando si acquista da un privato o da un’azienda che vende in esenzione IVA.

Quando, invece, il venditore non è un privato ma una ditta di costruzioni, si versa l’IVA al 4% e non al 10%. Le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

A cosa bisogna fare attenzione quando sono stati recepiti i benefici fiscali prima casa

Quando il proprietario al momento della donazione ha usufruito del bonus prima casa, deve prestare particolare attenzione alla sua residenza. A meno che non voglia rinunciare alle agevolazioni.

Cosa vuol dire tutto ciò? Che può affittare la casa per la quale ha richiesto l’agevolazione, ma è tenuto a trasferirsi in un’altra casa. Purchè fissi la nuova residenza nello stesso Comune dove si trova l’immobile ricevuto in donazione e poi affittato.

Pertanto, il signor Rossi potrà affittare la casa al signor Bianchi (nome di fantasia) senza rinunciare alle agevolazioni fiscali ricevute.

A questo punto ci si domanda per quanto tempo il signor Rossi debba mantenere la residenza nello stesso Comune dopo aver affittato la casa. La normativa sul bonus prima casa espressamente vieta al proprietario dell’immobile che ha usufruito delle agevolazioni fiscali di venderlo nei cinque anni dal rogito.

Nulla, invece, prevede espressamente in merito al requisito della residenza. E al periodo di tempo necessario prima di poter spostare la propria residenza in altro Comune senza decadere dai benefici.

Pertanto, in assenza di una normativa specifica al riguardo, si prende per buono quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate. È possibile spostare la residenza in altro Comune senza che questo comporti la decadenza dai benefici di prima casa una volta trascorsi 18 mesi dal rogito.

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