Pochi sanno che gli eredi possono recuperare i beni, anche immobili, donati dal defunto semplicemente esercitando questo diritto

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Abbiamo affrontato più volte temi legati ai diritti e agli obblighi degli eredi. Come è noto, nel luogo e nel momento della morte del defunto si apre la successione ereditaria. Si ha quella testamentaria quando la persona scomparsa lascia un testamento. Mentre si ha successione legittima in assenza di testamento, con la legge che istituisce gli eredi e assegna le quote ereditarie. Infine, se vi è testamento ma il defunto viola le quote legittime si apre la successione necessaria.

La successione necessaria dimostra come il defunto possa commettere degli abusi nella gestione del proprio patrimonio. Questo può violare le quote ereditarie che spettano ad una serie di soggetti. Il codice civile, allora, fornisce agli eredi una serie di strumenti giuridici per reagire a queste ingiustizie e recuperare i beni ereditari che gli spettano. Non solo, agli eredi a seconda delle cause della morte del defunto possono spettare delle somme di denaro di cui non molte persone sono a conoscenza.

Il diritto del codice civile

Uno di questi strumenti è l’azione di collazione dell’articolo 737 codice civile. Questa norma prevede che i figli (e i discendenti) così come il coniuge devono conferire ai coeredi tutti i beni che hanno ricevuto dal defunto. In particolare, quando il defunto li ha trasferiti con donazione diretta o indiretta. Si prevede che il defunto possa esplicitamente escludere l’obbligo di restituzione. Non può, però, mai farlo oltre i limiti della quota di patrimonio disponibile.

Dunque in realtà, pochi sanno che gli eredi possono recuperare i beni anche immobili dell’eredità semplicemente esercitando il diritto di collazione. Sembra difficile per gli eredi pensare di poter recuperare i beni del defunto attraverso questo strumento previsto dalla legge. In realtà, molti non sanno che la giurisprudenza rende la collazione piuttosto semplice per gli eredi che la richiedano.

Pochi sanno che gli eredi possono recuperare i beni, anche immobili, donati dal defunto semplicemente esercitando questo diritto

I giudici attuano questa semplificazione, principalmente, in due modi. In primo luogo non richiede agli eredi una specifica domanda di condanna alla collazione. Infatti, secondo la Cassazione è sufficiente fare riferimento all’esistenza di donazioni eseguite dal defunto prima della morte in favore di coniuge e figli/discendenti. La giurisprudenza, poi, spiega che la collazione opera automaticamente. Questo incide sull’onere della prova dell’esistenza dei suoi presupposti.

La Cassazione, con la sentenza 15131 del 2005, ha spiegato in modo semplice questo meccanismo. Secondo i giudici siccome la collazione opera automaticamente si devono ritenere esistenti i suoi presupposti. Cioè è sufficiente per l’erede che chieda di recuperare i beni del defunto allegare che questo ha fatto donazioni al coniuge o ai discendenti. È onere, invece, di chi non voglia subire la collazione provare che non esistano i presupposti per esercitare questo diritto. Se chi subisce la collazione non raggiunge questa prova, gli altri eredi possono recuperare i beni anche immobili del defunto attraverso la semplice domanda.

Approfondimento

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