Pochi sanno che è possibile tenere un immobile in comodato anche dopo la scomparsa del comodante e obbligare gli eredi a rispettare il contratto se ricorrono questi presupposti

contratto

L’articolo 1803 codice civile definisce il comodato. È il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa, sia mobile che immobile, perché se ne serva per un tempo e uso determinato. Dopo questo tempo o uso il comodatario ha l’obbligo di restituirla. Il comodato è un vero e proprio contratto. Ha la particolarità, però, di essere essenzialmente gratuito.

L’altra particolarità del comodato è che, perché le parti concludano effettivamente il contratto, è necessaria la consegna della cosa. In altre parole, quando si vuole chiudere il contratto di comodato, il comodante deve consegnare il bene al comodatario. Se manca la consegna dell’oggetto, manca anche il contratto. Se le parti si accordassero per mettere un corrispettivo al prestito dell’oggetto non si avrebbe un contratto di comodato, ma uno diverso. Ad esempio potremmo avere una locazione.

Pochi sanno che è possibile tenere un immobile in comodato anche dopo la scomparsa del comodante e obbligare gli eredi a rispettare il contratto se ricorrono questi presupposti

L’articolo 1809 prevede che il comodatario deve restituire la cosa quando scade il contratto. Se non c’è un termine, quando il comodatario si è servito della cosa secondo l’accordo tra le parti. Il comodante può sempre richiedere la cosa data in comodato quando il contratto non abbia un termine. Anche prima della scadenza del contratto stesso, il comodante può richiedere l’oggetto in caso di necessità o urgenza. L’articolo 1811 prevede che la morte del comodatario determina la fine del contratto di comodato. Il comodante può richiedere agli eredi la restituzione immediata della cosa.

Questo perché il comodato è un contratto di fiducia, che si regge, di solito, sull’amicizia o l’affetto che legavano le parti. Si discute molto, invece, su cosa succeda quando a morire sia il comodante. La legge, infatti, non prevede nulla. Proprio a causa di questo pochi sanno che è possibile tenere un immobile in comodato anche dopo la morte del comodante. Infatti, la giurisprudenza, ad esempio Cassazione con provvedimento 15995 del 2008, ha affermato proprio questo principio.

Le condizioni

Il contratto comodato normalmente ha forma libera, non c’è bisogno cioè di un atto scritto per la sua conclusione, anche in caso di bene immobile. La giurisprudenza ha, però, spiegato che, perché il comodato duri anche dopo la morte del comodante, vi sono 3 condizioni, ovvero che il contratto di comodato sia scritto, che abbia come termine la morte del comodatario e che le parti lo registrino.

Al ricorrere di queste condizioni il comodatario può tenere, di fronte agli eredi, l’immobile dato in comodato anche dopo la morte del comodante. Gli eredi possono recuperare questo bene, anche immobile, a loro volta, principalmente, in tre casi. Quando il comodatario non rispetti le eventuali obbligazioni previste dal contratto, articolo 1809 comma 2. Alla morte del comodatario stesso, articolo 1811. Infine, in caso di imprevisto e urgente bisogno della cosa articolo 1804.

Approfondimento

A eredi e familiari del defunto può spettare l’eredità, la pensione di reversibilità  e un altro cospicuo importo di denaro

Consigliati per te