Pignoramento stipendio e pensione

pignoramento

Normalmente, ai fini di recupero di un credito, si attiva una procedura di pignoramento presso terzi.  Il presso terzi, in generale, a differenza delle altre forme di pignoramento, appare essere più sicuro ed economico. Una fattispecie di pignoramento presso terzi molto diffusa è quella avente per oggetto lo stipendio del debitore. Tuttavia, talvolta ricorrono dei limiti alla pignorabilità delle somme del debitore, come, appunto, nel caso di stipendio e pensione. Essi sono pignorabili solo nei limiti di 1/5. L’art. 545 del codice di procedura civile, stabilisce delle norme in materia e prevede delle eccezioni alla predetta regola. Tuttavia, rispetto alla operatività delle eccezioni si possono porre dei dubbi interpretativi.

Pignoramento stipendio e pensione: eccezioni alla pignorabilità di 1/5

Al riguardo soccorrono due sentenze della Cassazione che stabiliscono eccezioni al limite di pignorabilità classico di stipendio e pensione. In particolare, le sentenze n. 4584 e n. 5692 del 1995, hanno stabilito che in presenza di crediti con origine o cause diverse, vige una eccezione.  Tali sono i crediti alimentari; speciali o qualificati (come i crediti esattoriali); crediti vantati da banche, finanziarie e private. Rispetto ad essi, i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo. Quindi, in tal caso, si super ail limite di 1/5 e si pignora la metà. Gli Ermellini hanno, dunque, ritenuto legittimo il pignoramento dello stipendio per una somma superiore al quinto e fino alla metà del suo importo netto. Ciò, nel caso in cui concorrano crediti aventi origine diverse o derivanti da cause diverse, nell’accezione appena indicata qui sopra.

Ne discende che quando vi sia una pluralità di crediti derivanti dalla stessa causa o origine, il creditore intervenuto successivamente potrà soddisfarsi solo dopo. Occorrerà cioè attendere l’estinzione dei debiti precedenti e dopo potrà procedere attraverso il pignoramento di un quinto dello stipendio. Da tutto quanto esposto consegue che Il simultaneo concorso di cause di credito diverse, di regola determina la elevazione della quota pignorabile. Il concorso, pertanto, opera nell’ambito del medesimo processo esecutivo quando vi siano più crediti concorrenti. Opera, inoltre, quando l’unico creditore agisca esecutivamente per la soddisfazione di crediti aventi diversa causa. Può verificarsi all’interno del medesimo processo ma anche quando pendano più processi. in tal caso I pignoramenti possono coesistere ma non possono mai superare il 50% della retribuzione del dipendente.

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