Perdita di valore delle azioni ed azione risarcitoria esperita contro la CONSOB: il titolo della responsabilità è extracontrattuale, in mancanza della prova del legittimo affidamento del titolare venditore

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Perdita di valore delle azioni ed azione risarcitoria esperita contro la CONSOB: il titolo della responsabilità è extracontrattuale, in mancanza della prova del legittimo affidamento del titolare venditore. Studiamo il caso.

L’inadempimento della CONSOB agli obblighi di vigilanza è fonte di responsabilità civile e connessa obbligazione risarcitoria, nei confronti dei soggetti lesi dal predetto inadempimento.

La natura ed il titolo fondante la predetta responsabilità, nei casi concreti, può atteggiarsi diversamente, ossia avere la sua fonte in un contratto o in un rapporto occasionale (“extra- contratto”), tra le parti. Il corretto inquadramento del tipo di responsabilità, come noto, ha conseguenze rilevanti, sul piano processuale, sia sotto il profilo probatorio (rectius, dell’onere della prova,) sia in relazione a quello della prescrizione del diritto azionato in sede giudiziale.

Al riguardo, si è espressa la Giurisprudenza di merito, nella definizione del giudizio di primo grado, incardinato dall’originario titolare venditore di azioni, nei confronti di società, poi fallita, che gli aveva ceduto, in cambio, azioni poi svalutate, a seguito di eventi manipolativi del mercato.

Giudizio nell’ambito del quale, appunto, è stata convenuta anche la CONSOB, asseritamente responsabile, secondo l’istante, per difetto di vigilanza sulla società poi fallita.

Il danno lamentato, nel caso di specie, è quello da perdita di valore delle azioni, derivante da atti di manipolazione dei mercati e da false comunicazioni sociali, dalle quali sono scaturiti anche procedimenti penali, lesivi della salute e della reputazione del richiedente.

Perdita di valore delle azioni ed azione risarcitoria esperita contro la CONSOB: il titolo della responsabilità è extracontrattuale, in mancanza della prova del legittimo affidamento del titolare venditore

Non si tratta, quindi, di un danno direttamente collegato all’insolvenza della società convenuta in giudizio, né insorto sulla base di una relazione qualificata, neppure indiretta, con la CONSOB.

Il pregiudizio lamentato, pertanto, non può avere il suo titolo in un rapporto contrattuale, avendo la sua fonte in una relazione occasionale (manipolazione dei mercati), sussumibile nel novero di quelle generanti una responsabilità aquiliana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c.

A tali conclusioni, il Tribunale di Bologna perviene con sentenza n. 978/2021 del 15 aprile 2021, degna di menzione per l’apprezzabile sforzo interpretativo, in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Segnatamente, i Giudici di merito muovono dal consolidato orientamento ermeneutico, secondo il quale la responsabilità “Da contatto sociale” è sussumibile nel novero di quella contrattuale, con conseguente applicazione alla stessa del termine di prescrizione decennale e del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c.

La ratio sottesa a tale principio giurisprudenziale va ravvisata nel principio di affidamento, risposto dal soggetto di diritto, nel buon operato di un altro, che presuppone, in re ipsa, una relazione qualificata tra i soggetti (si pensi al paziente ed al medico).

Per tale via, in assenza di un legame diretto e qualificato, si è fuori dal campo della responsabilità contrattuale, incorrendo, inevitabilmente, in quella aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., improntata al principio del neminem laedere, al relativo regime probatorio ed al relativo termine di prescrizione quinquennale.

Le conclusioni della Corte di Bologna

Muovendo da tali considerazioni, la Corte di Bologna conclude affermando che la responsabilità risarcitoria configurata a carico della convenuta CONSOB, in quanto fondata unicamente sull’asserita omessa vigilanza sulla società, parimenti convenuta, poi fallita, è, perciò solo, di tipo aquiliano, ovvero extracontrattuale, per denunciata lesione del principio generale del neminem laedere.

Applicando, quindi, il relativo regime probatorio e termine prescrizionale, i Giudici di prima cure stabiliscono l’inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa, per intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto asseritamente leso (attore in giudizio) con conseguente rigetto della domanda attorea.

La natura della responsabilità attribuita alla CONSOB lascia spazio ad ampi margini di discrezionalità in capo all’Organismo di Vigilanza, rendendo, in concreto, più gravoso e quasi impossibile assolvere all’onere della prova dei pregiudizi subiti dai soggetti operanti sul mercato, per difetto di vigilanza.

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