Perchè l’ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR?

TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) consiste in una prestazione economica corrisposta alla fine del rapporto di lavoro, È riconosciuta nel caso di dimissioni, licenziamento o raggiungimento dell’età pensionabile. Ma perchè l’ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR? L’indennità di fine rapporto è motivo di forti litigi fra ex coniuge e spesso regolamentati nelle aule di Tribunale. Una recente sentenza evidenza il fattore temporale del diritto alla percezione della quota da parte dell’ex coniuge.

Perchè l’ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR anche senza assegno?

La Legge sul divorzio, prevede che il coniuge ha diritto a percepire una quota del trattamento di fine rapporto, se sono presenti due presupposti.

Il coniuge divorziato deve percepire un assegno divorzile con cadenza periodica. Questo significa che se il coniuge non ha più diritto all’assegno divorzile oppure lo ha ricevuto in un’unica soluzione, non ha diritto alla quota del TFR dell’ex coniuge.

Il secondo presupposto, stabilisce che il diritto alla quota del TFR si perde quando l’ex coniuge convola a nuove nozze. Mentre, anche se l’ex coniuge ha intrapreso una convivenza, può chiedere la quota del TFR.

Una recente sentenza chiarisce il fattore temporale

Una recente sentenza della Cassazione Civile del 19 febbraio 2021, la n. 4499, ha stabilito che la quota del trattamento di fine rapporto spetta all’ex coniuge. Nello specifico, stabilisce che il diritto del TFR spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, anche se è sopravvenuta le revoca dello stesso. In quanto il diritto opera  in modo retroattivo dalla data della proposizione della domanda.

In effetti, bisogna considerare l’aspetto temporale del TFR, se prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.

La Legge n. 898 del 1970 all’articolo 12 stabilisce che l’ex coniuge, titolare dell’assegno divorzile, ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto percepita anche dall’altro coniuge. Questo anche se il TFR matura dopo la sentenza.

L’interpretazione della normativa evidenza che il diritto può sorgere anche in un fattore temporale prima della sentenza del divorzio; quindi, in un momento successivo alla proposizione della domanda. Questo permette di stabilire la retroattività della sentenza in base alla data della domanda.

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