Per quali motivi si può recedere dal contratto di locazione

inquilino

Per quali motivi si può recedere dal contratto di locazione prima della sua naturale scadenza? Ormai è noto che il contratto di locazione per civile abitazione abbia durata di 4 anni rinnovabili per altri 4. Il recesso è possibile solo nei secondi 4 anni mandando una raccomandata al proprietario.

Nei primi 4 anni l’inquilino non può semplicemente andare via, nemmeno mandando la raccomandata. Infatti la prima scadenza contrattuale di 4 anni deve essere osservata per forza. L’unica eccezione sono i cosiddetti gravi motivi. Per gravi motivi il contratto di locazione può essere interrotto anche durante i primi 4 anni.

I gravi motivi, secondo la Cassazione, devono essere cause emerse quando il rapporto di locazione era già in essere. Devono essere fatti imprevedibili, non dipendenti da volontà dell’inquilino. Devono essere fatti tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto con l’inquilino. La Cassazione precisa in cosa debba consistere la gravosità della prosecuzione.

La gravosità del contratto per l’inquilino

Per quali motivi si può recedere dal contratto di locazione? La Corte di Cassazione con la sentenza 6553 del 2016 precisa cosa si intende per eccessiva gravosità nella prosecuzione del contratto.

Deve trattarsi di una gravosità oggettiva e non di una condizione personale per l’inquilino. Quindi non è sufficiente per recedere dal contratto che l’inquilino trovi il canone troppo gravoso o simili. In quel caso il recesso sarebbe ingiustificato ed illegittimo.

L’acquisto di una nuova casa da parte dell’inquilino

Acquistare casa è ovviamente un atto volontario da parte dell’inquilino. Quindi non è un evento indipendente dalla sua volontà e non è causa di recesso anticipato legittimo.

Le conseguenze del recesso illegittimo

Se l’inquilino comunica il recesso anticipato per ragioni illegittime quel recesso non produce effetto nei confronti del proprietario. Al massimo quella raccomandata potrà valere come recesso rispetto al periodo dei secondi quattro anni. L’inquilino dovrà però continuare a pagare il canone regolarmente fino allo scadere dei primi 4 anni. Oppure fino a quando il proprietario non abbia trovato un altro affittuario.

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