Per ottenere i rimborsi del 730 vale la fattura elettronica o cartacea?

Fatturazione elettronica

Per ottenere i rimborsi del 730 vale la fattura elettronica o cartacea? Quale delle due è preferibile a dimostrazione della spesa? In caso di discordanza, come funziona? Abbiamo a lungo parlato delle numerose detrazioni, deduzioni e agevolazioni di cui il contribuente può avvantaggiarsi in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ora, la redazione che si occupa di Diritto e Fisco vi mostrerà alcuni aspetti importanti legati alla documentazione da conservare.

All’interno della circolare 19/E 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sulle numerose agevolazioni che spettano ai contribuenti che presentano i modello 730. Le relative voci di spesa che ciascuno inserisce diventano fondamentali per stabilire quale sarà l’importo del rimborso Irpef che spetta a ciascuno. In tal caso, per ottenere i rimborsi del 730 vale la fattura elettronica o cartacea? Se abbiamo l’una dobbiamo conservare anche l’altra? Colui che presta assistenza fiscale, chiamato ad apporre il visto di conformità sul dichiarativo 730, come deve documentare la spesa?

Il contribuente come può consultare le fatture se non è più in possesso della copia di cortesia

Come sappiamo, molti esercenti ed attività hanno l’obbligo di rilasciare la fattura elettronica. Questo è quanto prevede la Legge 205/2017 in ragione delle più recenti disposizioni fiscali. A questo documento, l’esercente solitamente rilascia anche una copia cartacea di cortesia al proprio cliente. Immaginiamo, ad esempio, i casi di spese che rientrano tra quelle sanitarie di cui il contribuente riceve fattura elettronica e copia cartacea. Si tratta di quelle spese per protesi, occhiali da vista, veicoli per disabili o tanto altro. In questo caso, quale fattura si considera valida per ottenere la detrazione? Che succede se non si possiede più la copia di cortesia cartacea?

Un aspetto importante da ricordare è che il contribuente può sempre consultare le fatture elettroniche emesse al suo indirizzo tramite: rilascio di indirizzo PEC a cui l’esercente invia una copia telematica; oppure, consultando il servizio dell’AdE su acquisizione della fatture elettroniche o dei loro duplicati.

Attenzione ai controlli formali che potrebbe operare il Fisco

Relativamente alla domanda se sia preferibile conservare anche la copia cartacea, ha risposto l’Agenzia delle Entrate. In caso di controllo documentale, come prevede l’art. 36 bis del DPR 600/73, il riferimento si fa alla copia analogica. Salvo prova contraria, in caso di discordanza si prende in considerazione il dato rilevabile sulla fattura elettronica. Ad ogni modo, è sempre preferibile conservare anche le copie cartacee per fronteggiare eventuali controlli fiscali approfonditi.

A proposito di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sapere fino a quanto tempo indietro si spingono leggendo l’approfondimento qui.

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