Per mantenere l’agevolazione prima casa, il contribuente, entro un anno dall’alienazione, deve acquistare un altro immobile come abitazione principale

casa

Per mantenere l’agevolazione prima casa, il contribuente, entro un anno dall’alienazione, deve acquistare un altro immobile come abitazione principale. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18939 del 05/07/2021, ha chiarito un caso di decadenza dalle agevolazioni prima casa. Nella specie, i giudici ritenevano non dovuta la maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione finanziaria a seguito della ritenuta decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Secondo l’Agenzia, invece, l’agevolazione non spettava per avere la contribuente trasferito il bene nei cinque anni successivi, senza adibirlo, entro l’anno, ad abitazione principale. La contribuente, in data 20/06/2005, aveva infatti acquistato un immobile, usufruendo del beneficio “prima casa”. Prima che decorressero cinque anni, il 26/04/2006, aveva venduto tale immobile, procedendo poi, il 16/10/2006, all’acquisto di un altro immobile, sito in un Comune diverso. La contribuente, in tale occasione, per effetto della dichiarazione di volervi trasferire la propria residenza, aveva nuovamente usufruito del beneficio “prima casa”.

Sebbene però tale trasferimento non fosse stato effettuato, nel Comune in cui si trovava l’ultimo immobile acquistato la contribuente svolgeva comunque la propria attività lavorativa. E la CTR, valorizzando tale ultima circostanza, valida ai fini del primo accesso al beneficio, ritenne pertanto che la contribuente non fosse decaduta dall’agevolazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propose infine ricorso per cassazione. L’Agenzia deduceva in particolare che la CTR aveva applicato le condizioni previste per il diverso caso della concessione dell’agevolazione al momento dell’acquisto del primo immobile.

Indice dei contenuti

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la sussistenza, in origine, delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” al primo acquisto non costituiva materia del contendere. Ciò che era controverso era solo la rilevanza, ai fini dell’impedimento della decadenza a causa dell’alienazione infraquinquennale, del successivo acquisto di un altro immobile. Immobile che, come detto, si trovata in un Comune ove l’acquirente non risiedeva, ma svolgeva la propria attività lavorativa. La Cassazione afferma dunque che la decadenza dal beneficio, conseguente all’alienazione dell’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto, si evita solo se sussistono alcune, concorrenti, condizioni. E cioè che l’acquisto di un altro immobile intervenga entro un anno dall’alienazione.

E che l’immobile venga acquistato per essere adibito ad abitazione principale. La normativa non rinvia, in questo caso, alle disposizioni relative ai requisiti per l’applicazione dell’agevolazione, ma individua, in modo autonomo, le condizioni impeditive della decadenza. Il legislatore ha infatti voluto disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell’accesso al beneficio. E non ha stabilito una reiterazione dell’agevolazione, ma un’eccezione alle ipotesi di decadenza. Pertanto, per mantenere l’agevolazione prima casa, il contribuente, entro un anno dall’alienazione, deve acquistare un altro immobile come abitazione principale.

Conclusioni

In sostanza, il legislatore, al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, richiede, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva. E quindi, ai fini della rilevanza del nuovo acquisto, effettuato nell’anno successivo alla rivendita infraquinquennale, deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale. La mera “intenzione” di detta destinazione non è sufficiente. Né assume rilievo la circostanza che l’acquirente svolga la propria attività lavorativa nel Comune in cui si trova l’immobile da ultimo acquistato. Le agevolazioni, essendo disposizioni che derogano alle norme impositive, devono essere del resto sempre di stretta interpretazione.

Consigliati per te