Per chi fa questo lavoro i compensi non sono tassati e non devono essere inseriti nella  dichiarazione dei redditi

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Non sempre i compensi che si ricevono per il lavoro sono soggetti  a tassazione IRPEF. Ci sono casi in cui, infatti, è possibile anche prendere lo “stipendio” tutti i mesi senza subire decurtazioni dalle tasse. E senza l’obbligo di inserire queste entrate nella dichiarazione dei redditi annuale. E’ il caso, ad esempio, dei rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporto per prestazioni fuori del proprio Comune. Ma per chi fa questo lavoro i compensi non solo non vengono tassati ma non vi è neanche l’obbligo della dichiarazione dei redditi.

Compensi per attività sportiva dilettantistica

Ci sono dei compensi che l’articolo 67 del TUIR al comma 1, lettera M fa rientrare nei cosiddetti “redditi diversi”. Si tratta di redditi che non sono assoggettati alla tassazione generale e seguono regole diverse. Vi rientrano i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche. Ovvero quelli che percepiscono coloro che, ad esempio, prestano la propria opera in palestre, piscine, campi da calcio solo per citarne alcuni.

La norma tributaria prevede che per compensi annui fino a 10.000 euro per tali compensi non preveda tassazione. Ed indicazione nella dichiarazione dei redditi. Questo significa che, per chi compila il 730 questi compensi non vanno indicati nel modello. Si tratta di entrate, quindi, pulite e non soggette a nessun tipo di tassazione. Ma solo fino al limite dei 10.000 euro l’anno.

Per chi fa questo lavoro i compensi non sono tassati e non devono essere inseriti nella  dichiarazione dei redditi

Come abbiamo detto i compensi per attività sportiva dilettantistica per i primi 10.000 euro non sono tassati. Ma non solo. Non concorrono neanche alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Cosa accade, invece, se i compensi annui superano tale limite? Ma normativa tributaria prevede che:

  • se i redditi annui arrivano al limite massimo di 30.658,28 euro, i 20.658,28 euro eccedenti i 10.000 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta.  Su questa somma eccedente, quindi, viene applicata una ritenuta pari al 23%. Ma in ogni caso i redditi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi;
  • se i redditi superano i 30.658,28 euro, invece, si applica sempre una ritenuta a titolo di acconto con aliquota del 23%. Ma le somme eccedenti questo limite non solo formano reddito imponibile ma devono essere anche assoggettate all’IRPEF. E vanno indicate in dichiarazione dei redditi.

In conclusione

Per chi esercita attività sportiva dilettantistica i compensi ricevuti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Ma solo fino al limite di 30.658,28 euro l’anno. Per la parte eccedente c’è il normale assoggettamento all’IRPEF, l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi. Poichè la parte di compensi assoggettata a ritenuta concorre alla formazione del redditi, ma solo per determinare lo scaglione di appartenenza.

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