Per chi è a credito di IVA, attenzione a  prescrizioni e decadenze!

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Come per le somme che il contribuente deve corrispondere al Fisco, anche quelle che quest’ultimo deve al primo, sono soggette a termini di prescrizione e decadenza.

Sicché, può accadere che se si effettua la richiesta del rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate possa opporre l’avvenuto decorso di uno dei termini su indicati.

In linea generale, occorre sapere che la prescrizione del rimborso IVA soggiace al termine ordinario decennale.

Tuttavia, da ultimo, l’Agenzia fa valere un termine molto più breve. Che è quello di decadenza biennale. Questo, naturalmente, è più facile da superare. Senza che il contribuente se ne accorga.

Per fare una premessa, comunque, ricordiamo che il credito IVA insorge allorquando ci sia un’eccedenza dell’ammontare detraibile. E ciò rispetto alle operazioni imponibili compiute nel periodo. Ossia quando l’importo dell’IVA a credito supera quello dell’IVA a debito. In tal caso, il contribuente può scegliere tra la detrazione dell’IVA nell’anno successivo oppure l’ottenimento del suo rimborso.

Comunque, per chi intenda percorrere la seconda opzione, ossia per chi è a credito di IVA, attenzione a prescrizioni e decadenze! Ma vediamo, più nel dettaglio, come muoverci.

Come chiedere il rimborso ed evitare la prescrizione e la decadenza

Il rimborso IVA va richiesto entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale in cui è stato rilevato. Dunque, occorre prima compilare correttamente la dichiarazione IVA e poi presentare l’istanza di rimborso presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Questi due momenti hanno una certa rilevanza ai fini della prescrizione e della decadenza, come vedremo.

Come indicato, il termine di prescrizione è quello decennale. Come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17495/2020. Tuttavia, esso inizia a decorrere non dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Ma bensì dalla data di presentazione della dichiarazione in cui viene riportato il credito IVA.

Inoltre, secondo la Suprema Corte, non opererebbe alcun termine breve. Neppure in caso di rimborso IVA per cessazione dell’attività.

Soltanto quando il credito IVA non è stato inserito in dichiarazione, come nel caso di IVA non dovuta e pagata indebitamente, si applica il termine di decadenza di due anni. Esso decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Quindi al momento della compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito.

In definitiva, diciamo che occorre essere informati su certe cose. In quando si tratta di nozioni abbastanza tecniche. Diversamente, si perde la possibilità di ottenere il rimborso. O comunque di farsi riconoscere il credito.

In conclusione, per chi è a credito di IVA, attenzione a prescrizioni e decadenze!

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