Pensione di invalidità, nuovi importi e limiti di reddito nel 2021

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Revisionati gli importi e i limiti di reddito per le pensioni di invalidità , sordi e ciechi civili. A delineare i nuovi aumenti è la circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020. Alle pensioni è stata applicata la perequazione definita nel 2020 e provvisoria nel 2021. Pensione di invalidità, nuovi importi e limiti di reddito nel 2021 in base alle varie prestazioni economiche.

Elenco delle pensioni e limiti di reddito nel 2021

La circolare precisa che, per le categorie di pensione di invalidità per ciechi e sordi civili, il diritto alla prestazione soggetta al limite di reddito è rimasta invariata . Nello specifico, ecco l’elenco completo delle pensioni di invalidità, nuovi importi e limiti di reddito nel 2021:

a) pensione ciechi assoluti: euro 310,48, reddito euro 16.982,29;

b) pensione ciechi assoluti (in caso di ricovero): euro 287,09, reddito euro 16.982,49;

c) pensione invalidi civili: euro 287,09, reddito 16.982,49;

d) pensione ciechi parziali: euro 287,09, reddito 16.982,49;

e) pensione sordi: euro 287,09, reddito 16.982,49;

f) assegno invalidi civili parziali: euro 287,09, reddito 4.931,29;

g) indennità di frequenza minorenni: euro 287,09, reddito 4.931,29;

h) indennità speciale per ciechi ventesimisti: euro 213,79, nessun limite di reddito;

i) indennità di accompagnamento ciechi: euro 938,35, nessun limite di reddito;

j) indennità di accompagnamento invalidi: euro 522,10, nessun limite di reddito;

k) indennità comunicazione sordi: euro 258,82, nessun limite di reddito;

l) lavoratori con talassemia major o drepanocitosi: euro 515,58, nessun limite di reddito.

La circolare, inoltre, chiarisce che il requisito anagrafico, che permette l’accesso all’assegno sociale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, è di 67 anni.

Indice di rivalutazione provvisorio nell’anno 2021

Il calcolo della perequazione delle pensione dal 1° gennaio 2021 è determinato pari allo 0,0%, salvo conguaglio da effettuare l’anno prossimo. Quindi, l’adeguamento da mettere in pratica nel 2021 è pertanto nullo. È possibile consultare qui la circolare dell’INPS.

 

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