Pensione anticipata contributiva: i requisiti necessari

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La pensione anticipata contributiva è il trattamento previdenziale riservato a coloro che hanno accumulato contributi dopo il 31/12/1995. Esso può essere conseguito, a prescindere dall’età anagrafica, dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. L’accesso alla stessa, tuttavia, prevede determinati requisiti. Il vantaggio di detta opzione consiste nel fatto che, chi ne possiede i requisiti, può anticipare l’accesso alla pensione di 3 anni. Ciò, rispetto a quanto previsto per la pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata contributiva: i requisiti necessari

Coloro che hanno maturato contributi pensionistici integralmente a partire dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione anticipata con l’opzione contributiva. Ciò, al pari di quanto avviene con riferimento alla pensione di vecchiaia. La pensione anticipata contributiva richiede dei requisiti differenti rispetto alla pensione anticipata con metodo retributivo o misto. Tra gli altri requisiti previsti, vi sono quelli di anzianità, anagrafica e contributiva. Pertanto, possono accedere a questo tipo di pensione coloro che: hanno almeno 64 anni di età e hanno un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Come anticipato, quest’ultima deve essere successiva al 1° gennaio 1996. Essa, inoltre, è composta dai soli contributi effettivi e non già da quelli figurativi.

Il requisito economico

La pensione anticipata contributiva richiede, in aggiunta ai precedenti, anche un requisito di carattere economico. Ad essa è infatti possibile accedere solo se la prima rata di pensione superi di 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. Quest’ultimo, per il 2020, è pari ad 459,83 euro. Si tratta, pertanto, evidentemente, di un’opzione riservata solo a coloro che, durante la propria carriera, hanno ricoperto delle posizioni lavorative con retribuzioni medio alte. Con riferimento alla circostanza per cui possono accedervi coloro che hanno iniziato ad accreditare contributi a partire dal 1° dicembre 1996, occorre operare una precisazione. Cioè, al predetto beneficio possono accedere anche coloro che al 31.12.95 avevano già un’anzianità contributiva ma hanno optato per il computo dei contributi nella gestione separata Inps.

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