Passo carrabile ed interventi di coibentazione. Attenzione a non ledere gli altrui diritti

passo carrabile

Con l’espressione passo carrabile si intende quel passaggio, posto lungo muri perimetrali degli edifici, che consente l’accesso alla loro parte interna, tipicamente cortili, consentendo il transito pedonale e con veicoli.

Tali passaggi, essendo esposti a correnti d’aria ed altri elementi atmosferici, come la formazione di umidità, possono costituire un problema per il riscaldamento di alcuni locali. Sopratutto quelli posti negli edifici in corrispondenza con i muri laterali o il soffitto del passo carrabile.

Grazie ai bonus collegati all’efficientamento energetico, in particole l’ecobonus 110%, si sta quindi assistendo ad una particolare diffusione di richieste di interventi di efficientamento. In particolare tramite coibentazione, relativi anche al passo carrabile.

Passo carrabile ed interventi di coibentazione. Attenzione a non ledere gli altrui diritti.

Capita infatti che in alcuni edifici, i condomini che abitano in alloggi confinanti, come si è detto, con il passo carrabile, si lamentino spesso. E soprattutto nelle stagioni invernale e autunnale, a causa di un insufficiente riscaldamento.

Ed una delle cause potrebbe proprio essere il passo carrabile. O meglio, l’insufficiente tenuta termica delle pareti con esso confinanti. E di qui l’idea, appunto, di una coibentazione, agevolata dall’attuale regime dei bonus.

Ma un tale intervento è legittimo? Può essere posto all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale?

Per rispondere a tali quesiti, occorre considerare che il passo carrabile svolge la funzione di consentire il passaggio, eventualmente anche veicolare, a tutta una serie di soggetti, che ne hanno diritto.

Nel cortile di un condominio possono esservi autorimesse, ed ogni titolare ha ovviamente diritto a passarvi.

Non solo. Capita spesso che il passo carrabile sia l’unico passaggio anche per autorimesse di altri condomini.

Gli eventuali lavori quanto meno comporterebbero un restringimento degli spazi, dovendo lavorarvi operai e dovendo eventualmente installare eventuali ponteggi, per raggiungere le pareti lungo tutta la loro altezza e per lavorare sul soffitto.

Se poi si intende intervenire con l’installazione di un cappotto termico, o altra analoga innovazione, l’ostacolo rischierebbe di diventare permanente.

Ne consegue che, se anche il passaggio a piedi potesse, forse, ancora essere consentito senza particolari difficoltà, potrebbe invece divenire, durante l’effettuazione dei lavori, o anche successivamente, impossibile, o quanto meno più difficile il transito veicolare.

Entra quindi in gioco il diritto di tutti coloro che ne sono titolari, di poter continuare a transitare, senza difficoltà e senza il rischio di danni al proprio veicolo, a seguito di restringimenti.

Cosa dice la normativa al riguardo?

Il diritto di passaggio potrebbe essere minuziosamente regolato da un atto che disciplina questa sorta di servitù, e che preveda quali sono i diritti del condominio, proprietario del passo carrabile, nel caso si intendano eseguire dei lavori.

Solitamente, però, questa regolamentazione non è prevista, ed allora vediamo cosa dicono dottrina e giurisprudenza al riguardo.

Con un orientamento, assolutamente condivisibile, si è affermato il seguente principio, dalla totalità o quasi totalità della dottrina e della giurisprudenza in materia.

Eventuali interventi nel passo carrabile non possono comportare impossibilità o difficoltà nel passaggio pedonale o veicolare di chi abbia diritto a transitare nel passo carrabile.

Non servirebbe neppure un’autorizzazione degli amministratori di altri condomini, che abbiano un cortile o autorimesse raggiungibili tramite il passo carrabile, o una delibera di questi altri condomini.

Infatti né gli amministratori, nè gli altri condomini possono ledere il diritto del singolo avente titolo a transitare senza rischi o difficoltà.

E, pertanto, eventuali interventi limitativi di tale diritto neppure possono essere messi all’ordine del giorno da parte dell’amministratore del condominio, proprietario del passo carrabile.

Infatti anche i relativi condomini, se devono transitare nel passo carrabile, ad esempio per raggiungere un posto auto o una rimessa, sono titolari di tale diritto e, anche in presenza di un voto di maggioranza, questo non sarebbe lecito, proprio per violazione di tale diritto.

Gli interventi e il voto positivo in delibera potrebbero anche rientrare negli estremi del reato di violenza privata

La questione potrebbe peraltro non dar luogo solo a questioni civilistiche, ma anche penali.

Occorre infatti considerare che, ad esempio, sono state considerate rientrare nel reato di violenza privata le seguenti fattispecie.

Parcheggiare un veicolo in seconda fila, ostacolando l’uscita del veicolo parcheggiato in prima fila.

Impedire con la propria auto accesso ad un parcheggio.

Parimenti, potrebbero incorrere nell’accusa, e successivamente nella conseguente condanna, per violenza privata, tutti coloro che disponessero atti idonei a concretizzarla. Cioè impedendo il normale transito veicolare o pedonale, o limitandolo, votando una delibera favorevole.

Mentre l’amministratore, anche qualora la delibera non fosse accolta, potrebbe incorrere nel reato di tentata violenza privata, ex art. 56 del codice penale, in combinato disposto con l’art. 610 dello stesso codice.

Gli unici lavori che potrebbero costituire una eventuale deroga a tali principi, riconducono all’ipotesi di interventi necessari all’eventuale messa in sicurezza di uno stabile, e quindi necessari per la salvaguardia dell’incolumità di cose e persone. Non certo quelli che servirebbero solo ad un efficientamento energetico, peraltro a vantaggio solo di una limitata parte dei condomini, e con evidente danno per tutti gli aventi diritto al transito nel passo carrabile.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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