Organismi di mediazione in tempi di emergenza sanitaria

legge

E’ possibile un ricorso agli organismi di mediazione in tempi di emergenza sanitaria?

Considerate le sospensioni e le difficoltà a riprendere le udienze, potrebbe indurre ad una valorizzazione del ruolo della mediazione. Quest’ultima, è obbligatoria per casi tassativamente previsti dalla legge ed in altri è facoltativa. Tuttavia, se ne potrebbe incrementare il ricorso di fronte alla necessità di risolvere in tempi più brevi determinate controversie. La mediazione consente, infatti, di risolvere il conflitto in tempi ristretti e a costi inferiori rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione. In questo senso, risponderebbe ad esigenze di celerità ed efficienza. Ciò varrebbe soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale c’è stato, di fatto, un blocco dei tribunali.

Ricorso alla mediazione: quali le indennità da corrispondere?

Prima, comunque, di ricorrere agli organismi di mediazione per mettere fine, in tempi ragionevoli, ad eventuali controversie insorte in periodo di coronavirus, occorre conoscerne i costi.  Le indennità spettanti agli organismi di mediazione sono previste dall’articolo 16 del DM 180/10, e successive modifiche. Esso contiene i criteri di determinazione per l’indennità spettante all’Organismo di Mediazione. Detta indennità comprenderebbe sia le spese di avvio che le spese di mediazione. Le prime sono dovute da entrambe le parti per lo svolgimento del primo incontro, nella misura di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore. Detto importo, deve essere versato al momento del deposito della domanda di mediazione.

Dall’altra parte, chiamata alla mediazione, la quota verrà corrisposta al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Le spese di mediazione vere e proprie, poi, sono dovute da ciascuna parte in base a quanto indicato nella Tabella A, allegata al DM 180/10. Essa differenzia le spese per scaglione di riferimento, in base al valore della lite. Questo deve essere indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Gli importi stabiliti nella tabella A del DM 180/10

Le spese di mediazione secondo la Tabella A allegata al DM 180/10, e succ. mod., sono le seguenti: Fino ad euro 1.000, euro 65; da euro 1.001 a 5.000, euro 130; da euro 5.001 a 10.000, euro 240. Poi, da euro 10.001 a 25.000, euro 360; da euro 25.001 a 50.000, euro 600; 50.001 a 250.000, euro 1.000; da 250.001 a 500.000, euro 2.000. Ancora, da 500.001 a 2.500.000, euro 3.800; da 2.500.001 a 5.000.000, euro 5.200; oltre euro 5.000.000, euro 9.200. Dette indennità di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per tutto il corso della procedura, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

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