Omologazione del piano del consumatore e requisito di meritevolezza del debitore

Cassazione

Omologazione del piano del consumatore e requisito di meritevolezza del debitore. Studiamo il caso.

Nel novero degli strumenti di composizione della crisi da “Sovraindebitamento”, alternativi al fallimento, al concordato preventivo e finalizzati a scongiurare la “Crisi d’impresa”, come noto, il Legislatore ha previsto e disciplinato l’istituto del “Piano del consumatore”, la cui efficacia è subordinata alla relativa omologazione da parte del Tribunale competente, al quale il debitore abbia presentato il piano.

Una preliminare questione di diritto, affrontata dalla Giurisprudenza, afferisce proprio alla nozione di “consumatore”, che il D. Lgs 14/2019 ha modificato, ampliandone la portata applicativa. Segnatamente, la novella legislativa ha esteso la nozione anche alla persona fisica socia di società di persone, se il sovraindebitamento riguarda debiti personali. Viene superato, pertanto, il rigorismo formale mutuato dalla L. 3/2012, che ancorava la qualifica di “Consumatore” alla persona fisica, “sganciata da qualsiasi dimensione e/o relazione di tipo societario”.

Per tale via, la Cassazione Civile, con sentenza n. 1869/2016, in conformità alla ratio sottesa alla novella legislativa (di ampliare la nozione di consumatore e di connotarla in funzione dello scopo per cui sono stati contratti debiti) ha affermato il principio di diritto secondo cui: Consumatore è anche il professionista o l’imprenditore, “Purchè le relazioni di impresa o professionali non abbiano dato vita ad obbligazioni residue”.

Ne deriva che il piano del consumatore può essere presentato anche dal socio di società di persone, a condizione che abbia ad oggetto debiti contratti per scopi estranei all’attività imprenditoriale e/o professionale.

Omologazione del piano del consumatore e requisito di meritevolezza del debitore

Circoscritta, quindi, la possibilità di presentare domanda di omologazione del piano, ai soggetti indicati, occorre soffermarsi sui presupposti necessari alla relativa omologazione, anch’essi ampliati dal Nuovo Codice Crisi d’Impresa.

Com’è noto, infatti, l’art. 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n. 3 stabiliva che il Giudice non potesse accogliere la domanda di omologa del piano, proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, se il medesimo aveva assunto “obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” oppure se aveva “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità imprenditoriali”.

La responsabilità del debitore, quindi, era circoscritta alla colpa, rispetto alla determinazione della situazione di sovraindebitamento e parametrata al criterio della ragionevolezza, rispetto alla prospettiva di esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Sul punto, il D. lgs 12 Gennaio 2019 n. 14, contenente il nuovo Codice della Crisi d’Impresa, ha previsto che il consumatore, nel senso sopra precisato, può presentare al Tribunale esclusivamente un piano di ristrutturazione dei debiti.

L’omologazione dello stesso è subordinata dalla lettera della disposizione di cui all’art. 69, comma 1 del nuovo CCI, alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Non aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione del piano, o, comunque, non averla conseguita per due volte nell’arco della sua vita;
  • Non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con “colpa grave, malafede o frode”.

Significative modifiche, quindi, hanno interessato il requisito soggettivo della condotta, di modo che la rilevanza della colpa è circoscritta a quella “Grave”, mentre vengono introdotti gli elementi della mala fede e della frode. L’interpretazione ermeneutica in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi è pervenuta ad escludere l’omologazione del piano, nelle ipotesi in cui il debitore abbia ricevuto nel corso degli anni finanziamenti, che prevedevano rate di rimborso superiori ai suoi redditi effettivi. In tal senso, cfr: decreto del Tribunale di Catania del 5 Marzo 2021. Una simile condotta, secondo i magistrati etnei, integra i profili della colpa grave, con conseguente esclusione del requisito soggettivo necessario all’omologa del piano.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Napoli, precisando che la verifica del requisito della “Meritevolezza” del debitore deve essere effettuata secondo criteri diversi da quelli introdotti dalla L. n. 3 del 2012 (cfr. Decreto del Tribunale di Napoli, Sez. III, 21 Aprile 2021).

In particolare, secondo i Giudici partenopei, il criterio di riferimento, ai fini della valutazione della gravità della colpa, è quello della diligenza, al quale aggiungerei quelli della prudenza e della perizia, cui sovente si fa riferimento in tema di responsabilità medica. Apprezzamenti, questi ultimi, che restano, tuttavia, rimessi alla discrezionalità del magistrato, senza che siano tracciate delle linee guida di riferimento, in ordine al giudizio di “Meritevolezza” del debitore.

All’ indomani dalla riforma legislativa, appare lecito, quindi, porsi una domanda: E’ davvero necessario subordinare l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti a valutazioni meritocratiche?

Non sarebbe opportuno attenersi all’apprezzamento di requisiti oggettivi, economici e, soprattutto, alla volontà dei creditori di accettare il piano?

Ed ancora, perché non sospendere tutti i procedimenti esecutivi pendenti, in presenza dell’accettazione del piano da parte di tutti i creditori (Procedente ed intervenuti).

La mancata previsione della possibilità di sospensione dei processi in corso costituisce una grave lacuna della novella legislativa, che rischia di paralizzarne la portata applicativa, circoscrivendola al di fuori delle aule dei Tribunali.

E’ auspicabile, pertanto, un intervento del legislatore volto alla disciplina dei rapporti tra esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi, da un lato e accordi di ristrutturazione del debito, dall’altro. Nella maggior parte dei casi, invero, il consumatore propone accordi ai creditori, quando vi è già un contenzioso pendente, ovvero nella fase patologica dei rapporti di debito-credito, non avendo, in precedenza, percezione della “Gravita” della situazione di crisi nella quale versa.

In ultima analisi, prima che sulla “Meritevolezza del consumatore”, l’attenzione del Legislatore e della Magistratura dovrebbe volgersi alla “Percezione del consumatore e dell’imprenditore”.

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