Nuovo obbligo vaccinale: aspetti poco noti e da chiarire

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In tema di pandemia le novità non mancano mai.

Tra difficoltà interpretative e nuove norme, vi sono sempre aspetti da approfondire.

In questo caso, intendiamo occuparci del nuovo obbligo vaccinale, quasi un obbligo erga omnes, si potrebbe dire.

Nuovo obbligo vaccinale: aspetti poco noti e da chiarire

Infatti è di ieri il nuovo decreto del Governo, che estende l’obbligo vaccinale in base al criterio dell’età, ossia per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno, anche solo durante il lasso temporale di efficacia del provvedimento.

In realtà tale decreto non prevede solo questo. Ci sarebbero effettivamente diversi aspetti da approfondire, compresi risvolti politici della situazione, ma dedichiamo questo articolo all’obbligo vaccinale over 50.

Essendoci diversi aspetti che intendiamo approfondire, ci aiutiamo con la seguente scaletta:

  • Aspetti sanzionatori: nuova economicizzazione della sanità e differenze sostanziali rispetto ad altre categorie di obbligati
  • Sanzione pecuniaria: applicazione effettiva?
  • Aspetti esimenti
  • I possibili ricorsi

Aspetti sanzionatori: nuova economicizzazione della sanità e differenze sostanziali rispetto ad altre categorie di obbligati

Per l’inadempienza è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 600 a 1.500 euro.

Occorre anche ricordare che c’è un ovvio rinvio alla legge 689/1981, che costituisce il sistema normativo di riferimento per le sanzioni amministrative.

A tale riguardo, proprio questa legge prevede comunque il pagamento in misura ridotta, se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della violazione. In questo caso, sarebbe pari alla terza parte del massimo della sanzione, quindi 500 euro oltre spese di procedura.

Competenza ad elevare le sanzioni è quella ordinaria della Prefettura.

Chiariti tali aspetti, non possiamo che evidenziare l’ennesima economicizzazione di problematiche sanitarie, peraltro con una fondamentale differenza, rispetto agli altri casi previsti di obbligo del vaccino contro il Covid.

Negli altri casi, ad esempio per gli operatori sanitari, non si applica solo una sanzione pecuniaria, ma un vero e proprio provvedimento, che impedisce l’esercizio di diritti, come quelli relativi al lavoro.

Pertanto, in questi casi si impedisce a chi non è vaccinato di entrare in contatto con altre persone in un certo ambito.

Nel caso dell’obbligo basato sull’età, invece, non si poteva far altro che prevedere una sanzione economica, che comunque non impedisce a chi inadempiente il contatto con altre persone.

Pertanto, certamente una sostanziale differenza rispetto a chi praticamente impedito o limitato nei suoi contatti sociali.

Sanzione pecuniaria: applicazione effettiva?

A fronte del decreto ci potrebbe porre una questione: ma l’applicazione della sanzione sarà effettiva?

Francamente, ci sono molti dubbi a tale riguardo.

Una possibile via chiarificatrice è quella di considerare cosa succede nei casi in cui da tempo già sussistano analoghe sanzioni.

Il primo caso è ovviamente relativo alle sanzioni per violazione del Codice della Strada, la più tipica delle situazioni, in cui si applica la legge 689 del 1981.

Certamente le sanzioni pecuniarie arrivano, ma quelle relative alla decurtazione dei punti?

Non sempre.

Nel caso della decurtazione dei punti, infatti, occorre che gli organi della polizia municipale comunichino certi dati, per via telematica, all’anagrafe nazionale dei patentati.

Ma non sempre questa comunicazione interviene.

Talora le comunicazioni telematiche sono difficili e dopo alcuni tentativi si lascia perdere.

Pertanto diverse volte resta solo la componente pecuniaria.

Un altro caso di obbligo vaccinale

Tra gli aspetti poco noti e da chiarire sul nuovo obbligo vaccinale, un altro caso riguarda le vaccinazioni obbligatorie già presenti nel nostro ordinamento, che hanno come destinatari i genitori di bambini in età scolare.

Anche in questo caso, non sempre è applicata la relativa sanzione proprio per difficoltà amministrative di vario tipo.

Nel caso del decreto di ieri, come farebbero gli organi competenti a sapere chi non è vaccinato?

Si dovrebbero applicare procedure analoghe a quelle relative alla decurtazione dei punti sulla patente.

Più precisamente, dovrebbero intervenire comunicazioni o acquisizioni di dati presso le anagrafi dei vaccinati, per consentire alla Prefettura di applicare le sanzioni.

Esiste quindi la concreta possibilità che, ammesso che tali procedure vengano implementate, in base alla maggior o minor efficienza delle strutture localmente competenti, vengano poi effettivamente irrogate le previste sanzioni o meno.

Aspetti esimenti

Pare evidente una significativa differenza tra chi possa essere considerato inadempiente, perché comunque non dotato di Green Pass e chi, invece, non necessita di Green Pass. Questo anche nel caso vengano implementate quelle procedure di cui al precedente paragrafo.

A questo punto, risulta evidente che chi deve essere vaccinato per lavorare, risulterà eventualmente inadempiente anche all’obbligo vaccinale over 50. Risultando quindi una fattispecie riconducibile al concorso formale di violazioni, prevista espressamente dalla legge 689.

Ma chi non ha obblighi lavorativi, potrebbe anche avvalersi di alcune esimenti.

Risulta ad esempio chiaro che occorre comunque trovarsi in Italia, per soddisfare tale obbligo vaccinale.

Possono esserci persone, come i pensionati, che si trovano sino a giugno all’estero e pertanto impossibilitate a soddisfare tale obbligo. Anche perché giugno è il periodo in cui scade l’obbligo.

Nel caso vengano sanzionate, potrebbero presentare ricorso, facendo valere tale circostanza.

I possibili ricorsi

Sono infatti possibili eventuali ricorsi, sia in sede prefettizia, sia in sede giurisdizionale.

Senza dilungarsi sugli aspetti procedurali, limitiamoci a spiegare la differenza tra far valere determinate esimenti in sede prefettizia, invece che giurisdizionale.

Va premesso che si applica, anche a tale riguardo, la legge 689/1981.

In caso di ricorso al Prefetto, eventuali circostanze esimenti vanno provate dal ricorrente, che però incontra dei limiti all’ammissione di certe prove, in particolari quelle testimoniali.

Diversamente, in caso di ricorso in sede giurisdizionale, è la controparte a dover dimostrare gli elementi di responsabilità e il ricorrente può ricorrere a testimoni.

Quindi si potrebbe ritenere che valga anche la dichiarazione di essere stati all’estero.

In questo secondo caso, non è automatico che l’esimente venga considerata accettata o respinta, e sarà il giudice a valutare se la circostanza sia provata o meno.

In conclusione, riguardo al nuovo obbligo vaccinale e agli aspetti poco noti e da chiarire, in caso di ricorso al Prefetto è più difficile dimostrare certe circostanze. Anche perché non sono ammessi testimoni.

Invece, innanzi al giudice sono ammessi diversi mezzi di prova e quindi anche testimoni, che potrebbero servire a confermare proprie dichiarazioni.

Occorre anche ricordare che, se si perde il ricorso, potrebbe essere applicata una sanzione superiore a quella inizialmente comminata.

Ci riserviamo di approfondire altri aspetti del nuovo decreto in future occasioni.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT

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