Novità per le procedure giudiziarie. Le formule esecutive si otterranno on line!

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La novità per le procedure giudiziarie è la seguente: le formule esecutive si otterranno on line. Senonchè, ad introdurre la novità è stata la legge di conversione del decreto Ristori. Quest’ultimo, consente agli avvocati di estrarre la formula esecutiva in via informatica, senza doversi più recare, fisicamente, negli uffici giudiziari. Quindi, a quanto pare, in epoca Covid, si ci è accorti che è assurdo doversi recare in Cancelleria, per ben 2 volte, al solo fine di ottenere una formula esecutiva. Pertanto, essa, grazie alla riforma, sarà ottenibile in via telematica. Ciò in quanto, gli uffici giudiziari saranno tenuti a rilasciare la formula esecutiva dei titoli esecutivi, previa istanza telematica, sotto forma di documento informatico.

Grazie a detta svolta, si potrà evitare inutili file presso gli uffici giudiziari, in linea con le esigenze sottese alla normativa di emergenza anti-Covid, finalizzata ad evitare assembramenti. Non a caso, è stata prolungata l’efficacia dello stato di emergenza, almeno per il momento, fino al 31 gennaio 2021.

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La nuova procedura

Abbiamo visto che c’è una grossa novità per le procedure giudiziarie, in quanto i titoli esecutivi si otterranno on line. A stabilirlo, è stato l’art. 23 al comma 9-bis, aggiunto proprio in sede di conversione del decreto Ristori. Detta norma prevede che il cancelliere debba rilasciare la formula esecutiva di un titolo, per via telematica, in seguito alla presentazione di un’apposita istanza da parte dell’avvocato. Per titoli esecutivi si intende le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, necessari per intraprendere l’esecuzione forzata. Di conseguenza, la copia del documento richiesto consisterà in una copia informatica, anche per immagine del medesimo.

Quest’ultimo, consisterà in una sentenza o in altro provvedimento del giudice avente medesima efficacia, in calce ai quali verrà aggiunta la formula necessaria per iniziare l’esecuzione forzata in danno del debitore. Il documento informatico anzidetto deve essere sottoscritto digitalmente dal cancelliere, così come è sempre avvenuto per la copia cartacea. Il

può, così, estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva, come in precedenza indicato. Senonchè, ai sensi dell’ art. 16-undecies del D.L. n. 179/201288, le copie analogiche e informatiche, munite dell’attestazione di conformità, equivalgono all’originale.

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