Novità per gli eredi, l’imposta di successione non tiene conto delle donazioni in vita 

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Proiezionidiborsa risponde al quesito posto dai Lettori se le donazioni fatte in vita, ai fini della tassazione, siano cumulabili con il rimanente asse ereditario. La Cassazione conferma che, ai fini della tassazione, ci sono novità per gli eredi, l’imposta di successione non tiene conto delle donazioni in vita. Infatti, recentemente è intervenuta un’Ordinanza della Cassazione, n. 22738/2020 del 20 ottobre, la quale ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. In tale occasione, ha confermato che ai fini della tassazione, le donazioni in vita non si cumulano all’asse ereditario.

Analizziamo bene le due figure. La donazione è un negozio giuridico, con il quale il donante, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte, trasferendole un bene o un diritto. Spesso si preferisce tale istituto, per le agevolazioni fiscali che ne derivano. Infatti l’imposta si calcolerà tenendo conto del grado di parentela, della franchigia e dell’aliquota, che va da un minimo del 4% ad un massimo dell’8%.

Per asse ereditario si intende la differenza tra l’attivo e il passivo ereditario, cioè il valore sul quale si applica l’imposta sulle successioni. Fatte salve, ovviamente, le franchigie e le esenzioni previste dalla legge.

 Sono cumulabili le donazioni fatte in vita dal de cuius con l’asse ereditario?

Novità quindi per gli eredi, l’imposta di successione non tiene conto delle donazioni in vita. La Cassazione conferma che, ai fini della tassazione, le donazioni in vita non si cumulano all’asse ereditario. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato una dichiarazione di successione, perché non avevano inserito le donazioni nel calcolo delle franchigie, di non imponibilità. Pertanto l’imposta di successione da versare era di importo più elevato. Ciò, in applicazione dell’art.8 del D.L. 346/90, in base al quale il valore dell’asse ereditario è maggiorato dell’importo pari al valore di tutte le donazioni.

La Cassazione, invece ha ritenuto non applicabile tale norma, in quanto la stessa era prevista quando per le successioni si applicavano le aliquote progressive. Il cumulo tra quanto donato con quanto lasciato in eredità non si applica, la Corte conferma che le donazioni fatte in vita non ricadono nell’imposta di successione.

 

Approfondimento

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