Novità in materia di assegno familiare

assegno familiare

Il Decreto rilancio ha apportato, tra le altre, talune novità in materia di assegno familiare. In particolare, con la circolare n. 88 del 20 luglio 2020 l’Inps ha introdotto alcuni chiarimenti con riferimento alle misure di sostegno del reddito. I destinatari sono i percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi bilaterali. Oggetto dell’intervento è il recupero degli assegni per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, causata dall’emergenza sanitaria.

A chi spettano gli assegni nucleo familiare

Ai beneficiari dell’assegno ordinario concesso per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza da Covid-19 è riconosciuto l’assegno in parola. Il tutto, in relazione al periodo di paga adottato, alle condizioni e agli orari di lavoro Novità in materia di assegno familiare e i destinatari della misura. L’assegno verrà erogato sia come conguaglio, sia come pagamento diretto. In caso di conguaglio le imprese riceveranno il pagamento sia dell’assegno ordinario che della prestazione accessoria. Poi, i datori di lavoro potranno recuperare successivamente le somme anticipate. In caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda, indicando la somma spettante a ciascun lavoratore.

Se i datori di lavoro scelgono l’opzione conguaglio

Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero scegliere l’opzione del conguaglio, dovranno adempiere ai seguenti oneri. Quando presentano la denuncia Uniemens, dovranno riportare nella sezione “CodiceCasuale” il codice L019. Esso indica la procedura di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali. Nell’elemento “MotivoUtilizzoCausale”, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, va inserito il valore corrispondente. Infine, per le denunce di competenza settembre 2020 va inserito il codice ottenuto a seguito dell’ultimazione della procedura di inoltro della domanda al fondo. L’importo a conguaglio relativo al mese di riferimento della prestazione, va indicato nella sezione “ImportoAnnoMeseRif”.

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