Notifica dell’atto a persone diverse dai destinatari

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Notifica dell’atto a persone diverse dai destinatari.

ll postino è un pubblico ufficiale e ciò che scrive sull’avviso di ricevimento della raccomandata riguardo al soggetto cui ha consegnato l’atto ha piena fede. Quindi, per contestare quanto dallo stesso accertato al momento della notifica, è necessario ricorrere ad una procedura chiamata: querela di falso. Tuttavia, se il postino notifica l’atto a persona diversa dal destinatario, si ci chiede: la notifica è valida oppure no? Cioè, se una persona diversa dal destinatario firma la ricevuta, di un atto, ad esempio, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, esso è impugnabile?

Notifica dell’atto a persone diverse dai destinatari: risoluzione della questione

La Cassazione in sentenza n. 14941 del 2020, del 14 luglio, quindi recentissima, ha fornito taluni chiarimenti per risolvere il quesito. Nel caso deciso dalla Corte, vi era stato un avviso di intimazione dell’Agenzia Entrate, a seguito di alcune cartelle esattoriali non pagate. Al momento della notifica, nell’avviso di ricevimento mancava l’indicazione della identità della persona che aveva ricevuto l’atto. Questa indicazione, però, è necessaria ai fini dell’accertamento relativo alla persona alla quale la raccomandata è stata consegnata. Infatti, la predetta indicazione serve a verificare il rapporto che lega il ricevente con il destinatario della raccomandata.

La necessità è quella di evitare che il ricevente, oltre ad essere persona diversa dal destinatario, non sia legato a questo neppure da un rapporto di convivenza. Ad onta di ciò, la Corte ha stabilito che la notifica può ritenersi valida anche quando non è chiara la qualifica della persona che ha materialmente ricevuto l’atto. Quello che conta è l’accertamento svolto dal postino, che in quel momento riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Questa eclatante sentenza, cambia un po’i termini della questione relativa alle notifiche estendendo sensibilmente i casi in cui la notifica è da reputarsi valida. Così, ciò che il portalettere scrive sull’avviso di ricevimento fa prova fidefacente. Perciò, la sua attestazione potrà essere contestata non con una generica contestazione ma solo attraverso la querela di falso.  

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